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Arriva un’integrazione salariale speciale per i lavoratori appartenenti alle aziende del settore call center non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, con un organico superiore a 50 unità. Per questi ultimi, infatti, è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, pari a 1.167,91 euro per quest’anno.
A tal fine, sono state dedicati5.286.187 euro per l’anno 2015 ed 5.510.658 euro per l’anno 2016, posti a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione.
A darne notizia è il D.I. (Lavoro-Economia) n. 22763/2015, attuando quanto previsto dall’art. 44, co. 7 del D.Lgs. n. 148/2015.
Condizioni – Per accedere all’integrazione salariale è necessario che si verifichino una serie di condizioni, ossia l’azienda :
Cause - L’indennità in trattazione può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere del 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Il programma di crisi aziendale, in particolare, deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare anche gli interventi correttivi da affrontare e gli obbiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del Lavoro, sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale e per periodi non superiori a 12 mesi.
Contributi addizionale - A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a)9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b)12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c)15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.