20 novembre 2015

Ammortizzatori sociali ad hoc per i lavoratori di call center

L’integrazione salariale per i lavoratori di call center è pari a 1.167,91 euro e dura per 12 mesi

Autore: redazione fiscal focus

Arriva un’integrazione salariale speciale per i lavoratori appartenenti alle aziende del settore call center non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, con un organico superiore a 50 unità. Per questi ultimi, infatti, è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, pari a 1.167,91 euro per quest’anno.


A tal fine, sono state dedicati5.286.187 euro per l’anno 2015 ed 5.510.658 euro per l’anno 2016, posti a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione.



A darne notizia è il D.I. (Lavoro-Economia) n. 22763/2015, attuando quanto previsto dall’art. 44, co. 7 del D.Lgs. n. 148/2015.



Condizioni – Per accedere all’integrazione salariale è necessario che si verifichino una serie di condizioni, ossia l’azienda :



  • non deve rientrare nel campo di applicazione della CIGS;
  • deve avere più di 50 unità, nel semestre precedente alla presentazione della domanda;
  • deve avere unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome;
  • deve aver attuato, entro la scadenza prevista, del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
  • deve risultare ancora in forza al 12 novembre 2015 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale).




Cause - L’indennità in trattazione può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere del 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.


Il programma di crisi aziendale, in particolare, deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare anche gli interventi correttivi da affrontare e gli obbiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.


La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del Lavoro, sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale e per periodi non superiori a 12 mesi.


Contributi addizionale - A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:


a)9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;


b)12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;



c)15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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