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Nonostante l’INPS sia considerato l’unico Istituto competente a riscontrare le richieste delle Istituzioni estere, relativamente all’Assegno per il nucleo familiare, per quanto concerne i lavoratori dipendenti iscritti alla gestione pubblica l’Istituto previdenziale non è tuttavia in possesso delle informazioni necessarie per la compilazione del formulario. Pertanto, sarà compito della Sede territorialmente competente sulla base della residenza del lavoratore richiedere con PEC direttamente all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, le specifiche informazioni.Queste, una volta ricevute, dovranno essere riportate nell’apposita sezione B del formulario E411 o nel formulario di risposta della serie F, da spedire in originale all’Istituzione richiedente, con le consuete modalità.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 7538/2015.
Destinatari ANF – Sono destinatari dell’ANF, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 69/1988 (coordinato con la Legge di conversione n.153/1988), tutti “ i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali”.
Gestione ANF –A norma del menzionato articolo, nonché dei criteri già contenuti nel TUAF (DPR n. 797/1955), l’INPS è competente per la gestione del beneficio dell’ANF, con riferimento ai lavoratori del settore privato e agli iscritti o pensionati delle forme assicurative gestite dall’INPS.
Invece, rientra nelle competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze impartire direttive in materia di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
Quindi, al fine di determinare la competenza nell’erogazione delle prestazioni familiari richiesti da lavoratori occupati all’estero in Stati che applicano la normativa comunitaria (Stati UE, Svizzera, Paesi SEE), nel rispetto delle norme anticumulo previste dalla normativa comunitaria (Reg. CE n. 883/2004),l’Istituzione estera competente richiede informazioni circa l’esistenza di analogo diritto a trattamenti di famiglia in Italia.A tale scopo vengono utilizzati gli appositi formulari della Serie “E400” o “Paper SED” della Serie F.
Ora, a seguito della soppressione dell’INPDAP (art. 21 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011), l’INPS è quindi considerata quale unica Istituzione competente a riscontrare le richieste delle Istituzioni estere, fornendo le indicazioni sulle prestazioni previdenziali percepite.
In tali casi, però, sorge un problema sostanziale per i lavoratori dipendenti esteri iscritti alla gestione pubblica, in quanto l’INPS non è in possesso delle informazioni necessarie per la compilazione del formulario.
Per i dipendenti pubblici, quindi,sarà compito della Sede territorialmente competente sulla base della residenza del lavoratore richiedere con PEC direttamente all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, le specifiche informazioni.Queste, una volta ricevute, dovranno essere riportate nell’apposita sezione B del formulario E411 o nel formulario di risposta della serie F, da spedire in originale all’Istituzione richiedente, con le consuete modalità.