Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, ha precisato che – ai fini dell’applicabilità della responsabilità solidale in materia contributiva – occorre tenere conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto, così come stabilito dell’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003. Quest’ultima norma, in quanto di carattere speciale, deve considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006.
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Appalto e responsabilità solidale dei contributi (90 kB)
Appalto e responsabilità solidale dei contributi - Lavoro e Previdenza n. 228 - 2015
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