15 maggio 2015

Arrotondamento anzianità contributiva. Nuovi criteri dal 1° maggio

Operativo dal 1° maggio 2015 lo stop all’arrotondamento dell’anzianità contributiva

Autore: Redazione Fiscal Focus
I nuovi criteri dell’arrotondamento dell’anzianità contributiva si applicano a decorrere dal 1° maggio 2015. Mentre i vecchi criteri continuano a trovare applicazione esclusivamente:

• nei confronti di coloro che alla data del 30 aprile 2015 abbiano già risolto il rapporto di lavoro ovvero abbiano un preavviso in corso;
• nei confronti di tutti i soggetti salvaguardati o salvaguardabili a normativa vigente, compresi quelli che accedono alla pensione con il sistema delle c.d. quote.

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 3305/2015.

Arrotondamento anzianità contributiva – Sin dall’entrata in vigore della Manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011), l’INPS non ha mai ben chiarito se fosse ancora possibile procedere all’applicazione dell’arrotondamento dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’Ago. Infatti, fino al 31 dicembre 2011, l’anzianità contributiva poteva essere arrotondata a mese intero se fosse stata pari a 16 giorni ovvero per difetto (trascurando quindi la frazione di mese) se non superiore a 15 giorni.

Ora, dal 1° gennaio 2012 l’applicazione del suddetto criterio risulta molto più complicata e controversa, in quanto l’INPS con la circolare n. 37/2012 ha lasciato intendere che i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata devono essere posseduti per intero non potendosi più operare alcun tipo di arrotondamento.

A sciogliere ogni dubbio è intervenuto nuovamente l’Istituto previdenziale che, con il messaggio n. 2974/2015 ha decretato lo stop all’arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità contributiva deve essere interamente maturata. In particolare, ciò vale sia per la pensione anticipata sia per quella di vecchiaia, nonché per quella determinata secondo il sistema delle c.d. quote.

Quindi, il requisito di 20 anni di contributi richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia non si può più conseguire al raggiungimento di 19 anni, 11 mesi e 16 giorni, in quanto servono 20 anni di contributi esatti.

Campo di applicazione – Alla luce di ciò, l’Istituto previdenziale ha ritenuto opportuno comunicare che i suddetti criteri risultano operativi dal 1° maggio 2015 (giorno successivo alla pubblicazione del messaggio n. 2974/2015). Mentre, i criteri di arrotondamento in uso fino antecedentemente alla suddetta data continuano trovare applicazione:

• nei confronti di coloro che alla medesima data abbiano già risolto il rapporto di lavoro ovvero abbiano un preavviso in corso;
• nei confronti di tutti i soggetti salvaguardati o salvaguardabili a normativa vigente, compresi quelli che accedono alla pensione con il sistema delle c.d. quote.

Gruppo Ferrovie dello Stato – Per quanto riguarda la liquidazione degli assegni straordinari a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i criteri di arrotondamento, per determinare l’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i requisiti previsti dalla L. n. 214/2011 (nonché con il sistema delle c.d. quote), si applicano esclusivamente agli assegni straordinari aventi decorrenza a partire dal 1° giugno 2015. Mentre per le prestazioni straordinarie con decorrenza antecedente a tale data continua ad applicarsi l’arrotondamento previsto dall’art. 59, co. 1, lett. b), della L. n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità di cui sopra.
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