16 giugno 2016

Artigiani e commercianti: rateizzazione contributiva con limiti

Gli artigiani e commercianti potranno rateizzare i contributi esclusivamente sulla quota di reddito che eccede i 15.548 euro

Autore: Daniele Bonaddio
Con la recente proroga dei versamenti di UNICO 2016, anche gli artigiani, commercianti e liberi professionisti “senza cassa” iscritti alla Gestione Separata dell’INPS potranno godere del pagamento d’imposte e contributi al 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione. Dunque, come lo scorso anno, la maggiorazione dello 0,40%, scatta soltanto a partire dal 7 luglio 2016 e fino al 22 agosto 2016.

Ma vediamo nel dettaglio come i predetti soggetti, obbligati a compilare il quadro RR UNICO PF 2016, possono rateizzare il versamento dei contributi. Innanzitutto, bisogna fare un distinguo fra “artigiani e commercianti” e “liberi professionisti” iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

Artigiani e commercianti – Nel primo caso, si precisa che l’importo contributivo rateizzabile riguarda esclusivamente la parte di reddito che eccede il minimale imponibile, che per quest’anno si attesta a 15.548 euro. Di conseguenza, vengono esclusi i contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del Modello UNICO 2016.

Facciamo un esempio.
Un artigiano di 40 anni, regolarmente iscritto alla Gestione Separata INPS, ha maturato nel 2015 un reddito di 25.000 euro (per i versamenti contributivi si utilizza il “metodo storico”). In tal caso, i contributi dovuti fino al minimale (pari a € 15.548, annualmente rivalutato) vanno versati in quattro rate (16 maggio 2016, 16 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017) applicando l’aliquota del 23,10%.

Mentre la restante parte (9.452 euro) va versata – come detto pocanzi – alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF).

Quindi, nel caso di specie l’importo contributivo dovuto sul minimale (€ 3.599,03 per gli artigiani, importo compreso del contributo maternità pari a 7,44 euro) va corrisposto in quattro rate, mentre la restante parte (9.452 euro) va versata con il metodo degli acconti su illustrato.

Pertanto:
• in occasione del versamento del I acconto 2016, bisogna versare il 40%;
• il 60% con il II acconto 2016, entro il 30 novembre 2016;
• e il saldo entro il 16 giugno del prossimo anno.

L’artigiano, nell’esempio su illustrato, può rateizzare il primo acconto 2016 entro le seguenti scadenze:
1° rata: 6 luglio 2016, senza interessi;
2° rata: 22 agosto 2016, applicando lo 0,33% a titolo d’interesse;
3° rata: 16 settembre 2016, applicando lo 0,66% a titolo d’interesse;
4° rata: 17 ottobre 2016, applicando lo 0,99% a titolo d’interesse;
5° rata: 16 novembre 2016, applicando l’1,32% a titolo d’interesse.+

Liberi professionisti GS INPS – Differenti sono invece le modalità di rateazione dei debiti contributi da parte dei liberi professionisti senza cassa iscritti alla GS INPS. Per questi ultimi, infatti, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno d’imposta 2015 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2016.

La prima rata deve essere corrisposta entro il 6 luglio 2016; le altre rate alle scadenze sopra indicate. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2016.

Sul punto, si ricorda che il libero professionista dovrà versare:
entro il 6 luglio 2016: il saldo 2015 (pari al 20% dell’imponibile contributivo 2015) e il 1° acconto 2016 (pari al 40% dell’imponibile contributivo presunto, calcolato con il metodo storico o previsionale);
entro il 30 novembre 2016: il 2° acconto 2015 (pari all’importo contributo versato in occasione del 1° acconto 2016);
mentre il saldo 2016 si chiuderà a giugno del prossimo anno versando il restante 20%.

Codici causale – Non bisogna dimenticare che gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

In merito alle modalità di compilazione del Modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
• gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
• le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
• la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 16 giugno al 18 luglio.
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