6 ottobre 2014

Assicurazione sociale vita. I chiarimenti dell’INPS

Il contributo sull’assicurazione sociale dei dipendenti pubblici ammonta allo 0,12% della base imponibile

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Tempo fino al 31 dicembre 2014 per cancellarsi dall’Assicurazione sociale vita. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 104/2014 che, nel riepilogare le caratteristiche tipiche dell’Assicurazione in commento, chiarisce come la base imponibile sia costituita dalla retribuzione pensionabile coincidente con quella assoggettata alla contribuzione ai fini pensionistici. Il contributo, in particolare, è dello 0,12% della base imponibile e grava in misura pari allo 0,027% sul lavoratore e allo 0,093% sul datore di lavoro. Il versamento, inoltre, deve essere eseguito mediante F24 entro il 16 del mese successivo a quello di liquidazione delle retribuzioni.

Assicurazione sociale vita – Si tratta di un’indennità economica concessa in caso di decesso degli iscritti e dei propri familiari a carico. In precedenza, l’assicurazione era gestita dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico (Enpdep), soppresso nel 1993 e confluito nell’Inpdap, a sua volta soppresso e confluito nell’Inps. È prevista, inoltre, l'iscrizione per altre categorie di personale in forma facoltativa o convenzionale, nonché la prosecuzione volontaria da richiedersi, nei casi previsti, entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti interessati – Sono tenuti a iscriversi obbligatoriamente all’Assicurazione sociale vita tutti gli enti di diritto pubblico, quindi: tutti i dipendenti da enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza. Mentre conservano l’iscrizione all’assicurazione i dipendenti degli Istituti di credito e assicurazione aventi la natura di enti di diritto pubblico trasformatisi in Società per Azioni.
Prosecuzione volontaria – I lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione hanno la facoltà proseguire volontariamente l’iscrizione a condizione che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione in attività di servizio e abbiano prodotto domanda di prosecuzione dell’iscrizione stessa entro un mese dalla cessazione dal servizio. La facoltà della prosecuzione volontaria può essere esercitata anche dal personale iscritto che, essendo cessato dal servizio, diventa titolare di assegno di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, erogato da fondi di solidarietà del settore bancario e assicurativo ovvero nei casi di erogazioni di assegni o indennità di accompagnamento alla pensione previste da specifiche disposizioni di legge.
Recesso e decadenza – Qualora gli iscritti volessero recedere dall’Assicurazione, rinunciando alla prestazione, possono farlo inviando – entro il 31 dicembre 2014 - un’apposita comunicazione alla direzione provinciale.
La prestazione – L’indennità economica sorge al momento della morte dell’iscritto o di un suo familiare a carico, a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione. L’azione per conseguire la prestazione si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui è sorto il diritto. Inoltre, essa va posta in pagamento entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Quanto alla misura dell’indennità, essa è data da una mensilità media della retribuzione o dell’ammontare complessivo delle pensioni dirette. La mensilità media della retribuzione è 1/12 della somma delle competenze lorde mensili (comprensive di eventuali mensilità aggiuntive) percepite dall’iscritto nei dodici mesi precedenti alla data del decesso. Nel caso in cui nel periodo precedente il decesso l’iscritto si fosse trovato in aspettativa senza retribuzione o con retribuzione ridotta per motivi di salute, la mensilità media si determina escludendo dal periodo da considerare i mesi in aspettativa. La mensilità media della pensione è pari ad 1/12 della pensione diretta (o della somma delle pensioni dirette, in caso di plurititolarità) che sarebbe spettata nell’anno del decesso.
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