5 dicembre 2011

Assunzione extracomunitari. Addio al “modello Q”

I datori di lavoro che assumono lavoratori extracomunitari non dovranno più presentare il “modello Q”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota del 28 novembre 2011, ha comunicato che a decorrere dal 15 novembre scorso, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma dovranno rispettare gli obblighi previsti dall’art. 36-bis del Regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione inviando il modello “Unficiato Lav”, entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.

La semplificazione – Fino ad oggi, nonostante vi fosse il sistema di comunicazione unificata di instaurazione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro, permaneva l’obbligo per chi assumeva extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia di presentare alla Prefettura il “modello Q” con cui il datore di lavoro indicava la sistemazione alloggiativa dello straniero e si assumeva l’impegno al pagamento delle spese di ritorno nel Paese di provenienza dello stesso.
Tuttavia, di recente il “modello Q” è stato implementato dagli standard del sistema delle comunicazioni obbligatorie, per cui ora il MLPS ha comunicato che dal 15.11.2011 si può assolvere agli obblighi previsti dall’art. 36 bis del regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione, compilando e inviando semplicemente il modello “UniLav” entro le ore 24 del giorno antecedente l’assunzione.

Rapporti speciali – La semplificazione si applica anche a quei rapporti “speciali” per i quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione, ovvero:
- rapporti di lavoro che riguardano le P.A., che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell’evento;
- rapporti per cui si utilizza il modello “Unimare”, i quali devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi del modello;
- rapporti di somministrazione, che devono essere comunicati sempre entro il 20 del mese successivo;
- variazioni del rapporto di lavoro conseguenti ad una modifica aziendale, che devono essere comunicati entro 5 giorni.

Ulteriori specifiche – L’introduzione di questa importante semplificazione non fa comunque venir meno l’obbligo di esibire la comunicazione debitamente compilata agli organi di vigilanza e controllo. Infine, la nota del MLPS specifica che è data facoltà alle Sedi competenti di avere a disposizione dati sempre più aggiornati per il monitoraggio del lavoro dei cittadini non comunitari.
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