27 giugno 2014

Assunzioni under 35. Incentivi nel settore agricolo

Dal 1° luglio 2014 assunzioni agevolate nel settore agricolo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Boccata di ossigeno per le imprese operanti nel settore agricolo. Infatti, i datori di lavoro agricoli che assumono lavoratori, di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, possono godere di un importante incentivo. L’assunzione, in particolare, deve avvenire mediante contratto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato di durata almeno triennale e deve garantire almeno 102 giornate lavorative all’anno. L’incentivo, volto a promuovere l’impiego di occupazione stabile in agricoltura, verrà riconosciuto in base all’ordine di presentazione delle istanze e fino a esaurimento delle risorse. La novità deriva dal D.L. competitività e crescita (art. 5 del D.L. n. 91/2014), entrato in vigore il 25 giugno scorso.

Risorse finanziarie –
Per realizzare le suddette assunzioni, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.

Soggetti interessati e requisiti –
Ai fini della concessione dell'incentivo in questione, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
• avere durata almeno triennale;
• garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
• essere redatto in forma scritta.

Le assunzioni, inoltre, devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Incremento occupazionale netto -
Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. In particolare, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Al riguardo, si chiarisce che l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La misura
- La misura dell’incentivo è pari a un terzo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi ed è utilizzabile in compensazione con i contributi dovuti in ragione della durata del contratto:
• 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno dall’assunzione;
• 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno dall’assunzione;
• 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno dall’assunzione.
Qualora l’assunzione sia effettuata a tempo indeterminato, l’incentivo spetta nella misura di 18 mensilità a decorrere dal compimento del primo anno di assunzione.

Monitoraggio – Il monitoraggio delle domande spetta all’INPS, il quale ha l’obbligo di adeguare le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo.
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