5 marzo 2012

Attività di soccorso. Chiarimenti su permessi e rimborsi

Il lavoratore può svolgere l’opera di soccorso per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni all’anno

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –A causa delle numerose disposizioni da tener presenti su permessi e rimborsi, qualora il lavoratore (dipendente o autonomo) intenda prestare un’attività di soccorso, la Fondazione Studi C.d.l., con la circolare n. 4 del 28 febbraio 2012, ha pensato bene di fornire un quadro di sintesi in merito.

Il D.P.R. 194/2001–In primis, i C.d.l. introducono la norma contenuta nel D.P.R. 194/2001, con la quale si stabilisce in sostanza che i volontari, operanti nelle organizzazioni della protezione civile, possono chiedere al proprio datore di lavoro di assentarsi per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in caso di calamità naturali o catastrofi, opportunamente pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile.

I diritti dei volontari – Quanto ai diritti dei volontari, è possibile ricondurre in tale sfera giuridica sia il mantenimento del posto di lavoro (pubblico o privato), sia il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro (pubblico o privato), nonché la copertura assicurativa. Inoltre, i volontari hanno la possibilità di prestare l’attività di soccorso per un periodo non superiore a 30 gg consecutivi e fino a 90 gg all’anno. Per le attività di simulazione invece, i limiti sono 10 gg consecutivi e 30gg nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 gg e 180 gg.

Altri soggetti inclusi – È possibile includere nella disciplina su richiamata anche: gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana; i volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico/sanitaria;i volontari lavoratori autonomi ed i singoli volontari iscritti nei “Ruolini” delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.

Soggetti esclusi –I diritti su richiamati non si applicano nei confronti di quei lavoratori che svolgono un’attività di volontariato in modo occasionale, con eccezione di chi esercita l’attività di soccorso nell’ambito delle associazioni di volontariato.

Il rimborso –Per quanto riguarda la retribuzione da corrispondere al volontario, essa grava interamente sul “fondo per la retribuzione civile”, dove il datore di lavoroha la facoltà di richiedere il rimborso all’Autorità della Protezione civile competente nei due anni successivi al termine dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività di formazione. La domanda, tra l’altro, deve contenere: la qualifica professionale del dipendente;la retribuzione oraria o giornaliera spettategli;le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso;le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

I lavoratori autonomi –Anche i lavoratori autonomi,appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, possono richiedere il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, mediante il modello UNICO da presentare l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di € 103,29 giornalieri lordi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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