24 marzo 2016

Autocertificazione Durc: nuovo modello online

Autore: redazione fiscal focus
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota protocollo n. 6081/2016, ha comunicato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) è stato parzialmente modificato a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015. Per tale motivo è stato predisposto un nuovo modello con cui va autocertificata la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc.

A tal proposito, viene precisato che il nuovo modello va utilizzato anche dai datori di lavoro che dopo l’1 luglio 2015 abbiano già rilasciato per la prima volta la dichiarazione in questione, anche se restano valide sia le indicazioni in precedenza fornite dallo stesso Ministero che le dichiarazioni già rilasciate.

DM 30 gennaio 2015 – L’adempimento in questione trova fondamenta nell’art. 8, co. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 che, ai fini della regolarità contributiva l'interessato, è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Di seguito si riporta l’elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’art. 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità:
• Violazione dell’articolo 437 c.p.: periodo di non regolarità 24 mesi;
• Violazione dell’articolo 589, comma 2, c.p.: periodo di non regolarità 24 mesi;
• Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: periodo di non regolarità 12 mesi;
• Violazione delle disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956: periodo di non regolarità 12 mesi;
• Violazione dell’articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998: periodo di non regolarità 8 mesi;
• Violazione dell’articolo 3, commi da 3 a 5, del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73: periodo di non regolarità 6 mesi;
• Violazione degli articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 (solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata): periodo di non regolarità 3 mesi.

Il modello “in formato pdf compatibile”, unitamente alle modalità di trasmissione, è pubblicato nella sezione “Strumenti e servizi” alla voce “Modulistica” del sito www. lavoro.gov.it. In tali casi la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.
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