28 luglio 2016

Autocertificazione esonero disabili: i chiarimenti del MLPS

Nella quota di riserva bisogna conteggiare esclusivamente i lavoratori addetti a lavorazioni che comportano il versamento di un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Con l’approssimarsi della scadenza dell’autocertificazione dell’esonero dagli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/1999 – prorogata al 31 luglio 2016 (Nota direttoriale n. 33/3879 del 1° luglio 2016) – il Ministero del Lavoro con la Nota protocollo n. 5113/2016 interviene nuovamente sul punto al fine di fornire un indirizzo univo per gli operatori del settore.

L’autocertificazione - Con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 5 comma 1, lett. b), è stato previsto che “i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”.

La normativa è stata attuata con Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) del 10 marzo 2016, pubblicato in GU il 2 maggio 2016, mediante il quale sono state stabilite le modalità di versamento del contributo esonerativo, a cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici (art. 3 della L. n. 68/1999) che intendano autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione nel caso in cui le lavorazioni per le quali sarebbe necessario assumere, prevedano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

In questo caso, i datori di lavoro menzionati, dovranno versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Quanto alle modalità di presentazione dell’autocertificazione, l’art. 3, co. 1 del D.L. in commento prevede la presentazione di “apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della Banca dati del collocamento mirato”. Ai fini prettamente operativi è necessario collegarsi sul sito del Ministero del Lavoro, cliccare su “Sezione strumenti e servizi”, ed entrare nella pagina “autocertificazione esonero”. Da notare che tale procedura è vincolante, in quanto la presentazione con modalità diverse da quella appena descritta non consente al datore di lavoro di avvalersi dell’esonero.

Limiti sulla quota di esonero – Di particolare rilievo sono anche le indicazioni circa i limiti sulla quota di esonero, la quale non può essere superiore:
  • alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
  • alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
  • al limite massimo esonerabile.

Pertanto, il datore di lavoro potrà avvalersi di una quota di esonero se e solo se la quota di riserva sia strettamente superiore alla quota netta e, allo stesso tempo, sia strettamente superiore al numero di lavoratori con disabilità occupati. In ogni caso, la quota di esonero trova un limite nella differenza tra le suddette grandezze, nonché nel limite massimo esonerabile, che è fissato dalla disciplina sugli esoneri parziali nella misura del 60% della quota di riserva.

Semplificando quanto detto pocanzi, le condizioni che devono verificarsi per potersi avvalere dell’esonero sono due:
  1. il datore di lavoro deve occupare “addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio INAIL, pari o superiore al 60 per mille” in numero tale da incidere sugli obblighi. Ad esempio, se un datore di lavoro occupa 100 dipendenti, di cui solo 5 addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, non è possibile chiedere l’esonero;
  2. impossibilità ad occupare l’intera quota di riserva. Di conseguenza, non ci si può avvalere dell’esonero se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con disabilità corrispondente alla misura prevista. Ad esempio, per un azienda con 100 dipendenti, di cui 10 addetti impegnati a lavorazioni a rischio elevato, e 7 lavoratori con disabilità occupati, non è possibile avvalersi dell’esonero.

Soddisfatte congiuntamente le predette condizioni, sarà possibile autocertificare l’esonero nei seguenti limiti:
  • 7% per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti. È bene precisare che esistono alcuni casi in cui la distribuzione dei lavoratori addetti in lavorazioni a rischio elevato nelle unità produttive provinciali siano tali da non permettere al datore di lavoro di avvalersi dell’esonero. Facciamo un esempio: un datore di lavoro con 100 dipendenti, di cui 60 addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, e 4 lavoratori con disabilità occupati, potrebbe autocertificare l’esonero per 3 unità. Se però, tali 60 addetti sono tutti concentrati in 1 unità produttiva in cui sono anche già occupati i 4 disabili, l’applicazione della procedura su base provinciale non consentirebbe l’esonero, in quanto non è verificata la seconda condizione su descritta.
  • 2 unità per i datori di lavoro appartenenti alla classe occupazionale complessiva da 36 a 50 dipendenti. In quest’ultimo caso, oltre alle due condizioni di cui sopra, è necessario che il datore di lavoro occupi un numero di lavoratori addetti a lavorazioni ad alto rischio tali da far scendere – al netto di essi – di classe dimensionale l’impresa. In altri termini, la “base netta” non deve essere superiore a 35. Inoltre non bisogna avere i due lavoratori con disabilità, per cui vi è l’obbligo di assunzione, già occupati.

Versamento del contributo esonerativo – Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del Lavoro, sul capitolo 2573/15, Capo 27, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348027257315 associato alla filiale Roma Succursale.

Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.
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