1 ottobre 2015

Autoferrontranvieri: art. 18 a tutto campo

Tutele crescenti anche per gli autoferrontranvieri: necessario garantire la parità di trattamento tra tutti i lavoratori dipendenti.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Art. 18 esteso anche agli autoferrontranvieri. Infatti, nonostante per questi ultimi in materia di procedimenti disciplinari vige un corpus normativo unico avente i caratteri della specialità (Regio Decreto n. 148/1931), si applica comunque la disciplina generale ex art. 18 della L. n. 300/1970. Ciò in considerazione del fatto che la giurisprudenza si ispira alla necessità di garantire in materia la certezza del diritto, nonché la parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i lavoratori dipendenti.

A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 24/2015.

Il quesito - L’Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV) e l’Associazione Trasporti (ASSTRA) hanno avanzato istanza di interpello per avere maggiori lumi in ordine alla possibile applicazione alla categoria degli autoferrotranvieri della disciplina di cui al D.Lgs. n. 23/2015, con particolare riferimento alle tutele accordate in caso di illegittimità del recesso datoriale.
Disciplina autoferrotranvieri – In via preliminare, il Ministero del Welfare rammenta che il rapporto di lavoro della categoria degli autoferrotranvieri trova la propria regolamentazione nel Regio Decreto n. 148/1931, nonché dalle disposizioni della contrattazione collettiva di settore del 23 luglio 1976, che peraltro possono derogare, ai sensi della L. n. 270/1988, ai principi contenuti nel medesimo Decreto. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la regolamentazione in questione, specie con riferimento alla materia dei procedimenti disciplinari di cui all’allegato A del Regio Decreto, costituisse un corpus normativo unico avente i caratteri della “specialità” e come tale passibile di modifiche solo mediante specifici interventi legislativi, salva la possibile integrazione con le norme generali in relazione a specifiche lacune, non superabili neanche mediante una lettura “analogico-estensiva” di altre disposizioni del Regio Decreto afferenti a materie analoghe ovvero ai principi generali dell’ordinamento.

Fattispecie di recesso e tutele accordate – Sul punto, il MLPS sottolinea come il Regio Decreto in trattazione contempla esclusivamente alcune fattispecie di recesso, quali: la cessione di linee, la riduzione dei posti, l’inabilità al servizio, lo scarso rendimento, nonché la destituzione. Nulla viene disposto, invece, anche in esito all’abrogazione dell’art. 58 Allegato A, in relazione alle tutele accordate al lavoratore nelle ipotesi di licenziamento illegittimo.

Estensione art. 18 – Alla luce del suddetto contesto normativo, la Corte di Cassazione – già con la sentenza n. 11547/2012 – aveva superata la giurisdizione esclusiva di cui al richiamato art. 58 con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie afferenti il rapporto di lavoro degli autoferrontranvieri. Ciò ha comportato l’applicazione per tutte le fattispecie di licenziamento aventi titolo nel Regio Decreto la disciplina generale ex art. 18 della L. n. 300/1970. Tale orientamento è supportato dalla forza espansiva dell’art. 18 “che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo dell’identità di ratio (cfrr. Corte Cost. n. 338/1988; Corte Cost. n. 17/1987) e quindi a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina”, come nel caso di specie.

Risposta MLPS – Stante l’orientamento giurisprudenziale appena illustrato, il Ministero del Lavoro ritiene che le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri debbano seguire la disciplina di carattere generale contenuta nell’art. 18 della L. n. 300/1970 e nel D.Lgs. n. 23/2015 secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza. Ciò anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza si ispira alla necessità di garantire in materia la certezza del diritto, nonché la parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i lavoratori dipendenti.
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