Scade il 29 febbraio 2024 il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2023. Tuttavia, entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24. La violazione dell’obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Nel caso in cui la mancata comunicazione all’INAIL abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.
Indice argomenti
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Premessa
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Mancato rispetto del termine di invio
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Sanzioni amministrative e civili
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Destinatari della notifica sanzionatoria
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Mancato pagamento della sanzione
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Riferimenti normativi
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Autoliquidazione INAIL non trasmessa. Rimedi e sanzioni (223 kB)
Autoliquidazione INAIL non trasmessa. Rimedi e sanzioni
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