9 maggio 2012

Autonomi. Come applicare la rivalsa?

Lo studio associato può applicare la rivalsa del 4% per il contributo dovuto da un suo professionista iscritto nella Gestione Separata dell’INPS

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto di applicare la rivalsa del 4% per il contributo dovuto all’INPS. Tuttavia, l’unico obbligato al versamento della propria contribuzione rimane il singolo lavoratore autonomo, a prescindere dal fatto che lo studio abbia o meno addebitato la rivalsa al cliente in fattura. Lo precisa l’INPS con il messaggio n. 7751 del 7 maggio scorso, rispondendo alle richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della maggiorazione del 4% a titolo di rivalsa, di cui all’art. 1, c. 212, della L. n. 662/1996.

Il TUIR –In via preliminare, l’Istituto previdenziale precisa che tutti i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo rientranti nell’art. 53 del TUIR, compreso l’esercizio in forma associatadi arti e professioni ediversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento delcontributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalladichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagliaccertamenti definitivi. A tal fine, tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti una rivalsa del contributo INPS nella misura del 4% dei compensi lordi.

La rivalsa –In materia di rivalsa, inoltre, occorre evidenziare una precisazione fondamentale, in quanto la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito. Ciò significa che il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente diuno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unicosoggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dalfatto che il cliente paghi o meno la rivalsa. Pertanto, la rivalsa costituisce oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche sefacente parte di un studio associato.

I soggetti interessati –Dunque, la rivalsa del 4% si riferisce a tutti i professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione separata, sia a quelli iscritti per ilcontributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari ditrattamento pensionistico.

Su quale compenso si calcola? – L’Istituto previdenziale tiene a ricordare anche che la rivalsa va calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo, che per quest’anno è pari a 96.149 euro. Infine, la maggiorazione addebitata in fattura a titolo di rivalsa ed acquisito a titolo definitivo, ai fini fiscali deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/73 e concorre a formare la base imponibile dell’IVA.
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