19 agosto 2016

Autonomi: compensazione in F24 entro il 30/9

Ecco come si regola l’istituto della compensazione per i liberi professionisti “senza cassa”

Autore: Daniele bonaddio
Affinché il libero professionista “senza cassa” iscritto alla Gestione Separata INPS possa portare in compensazione eventuali contributi versati in eccedenza lo scorso anno, è necessario che tale credito sia stato opportunamente indicato al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sezione II del Modello UNICO 2015. In tal caso, basta che il contribuente indichi nel Modello F24, come periodo di riferimento, il “2014”; sul punto, è bene specificare che possono essere compensati sia i contributi dovuti alla Gestione Separata (relativa alla somma da versare che con altri tributi).
Attenzione. Il contribuente potrà godere dell’istituto della compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione di UNICO 2016 – che coincide con la data del 30 settembre 2016 – valorizzando il credito maturato nell’anno 2014 nel rigo RR8 colonna 4 del quadro RR di UNICO 2016.
Dunque, l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 8 del quadro RR sezione II di UNICO 2016 può essere portato in compensazione mediante Modello F24 indicando esclusivamente il 2015 come periodo di riferimento.
Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite F24 (anche a saldo 0).
Laddove il professionista decidesse di non utilizzare in compensazione i contributi risultati a credito, potrà presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando “Elenco di tutti i servizi” e cliccando su “Gestione separata: domanda di rimborso”.
Differenti sono invece le modalità di compensazione contributiva per le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2014, in quanto bisogna applicare il meccanismo dell’“autoconguaglio”.
Artigiani e commercianti – Anche i lavoratori appartenenti alla Gestione INPS “Artigiani e commercianti” potranno portare in compensazione i contributi versati in eccedenza lo scorso anno. A tal fine, si ravvisa che l’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 21 o 36 del Quadro RR del Modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno “2015” e l'importo che si intende compensare.
Diversamente, tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione Modello UNICO 2016 (30 settembre 2016) tramite Modello F24 con anno di riferimento “2014”, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 19 o 32 del Quadro RR del Modello UNICO 2016.
Quindi, nel Mod. F24 bisogna indicare la causale contributo “AP” o “AF” (artigiani) o “CP” o “CF” (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri). Sarà dunque indicato il periodo di riferimento (l’anno “2014” ovvero il “2015”, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Anche qui tutte le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2014 dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).
Si precisa, infine, che le domande per effettuare le predette operazioni dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito dell’INPS, selezionando dall’opzione “Elenco di tutti i servizi” l’applicazione “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare – “Domande telematizzate” - quindi “Compensazione contributiva” o “Rimborso”.
Si ricorda inoltre che i versamenti effettuati a titolo di contributi previdenziali e che hanno dato origine a crediti poi utilizzabili in compensazione dovranno essere indicati nel quadro RM del modello Unico relativo all’anno d’imposta per il quale si è proceduto a compensazione.
Ciò poiché i versamenti contributivi sono stati dedotti quale onere nel quadro RP del contribuente nell’anno d’imposta in cui sono stati versati generando un beneficio fiscale al contribuente medesimo, successivamente, a seguito della compensazione, essi conferirebbero al contribuente un secondo beneficio, quello della compensazione, ecco quindi che si rende necessario, attraverso la loro attrazione nel quadro RM la tassazione dell’ammontare del credito compensato con una duplice alternativa che può essere scelta dal contribuente:
• Assoggettamento a tassazione separata;
• Assoggettamento a tassazione ordinaria.
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