18 agosto 2016

Autonomi: richiesta a rimborso di crediti INPS

Come gestire la gestione separata oltre il termine di compensazione di eventuali crediti INPS, entro il 30 settembre 2016.

Autore: daniele bonaddio
Potrebbe capitare che il contribuente (artigiano o commerciante oppure libero professionista “senza cassa”), per mera dimenticanza, non compensi eventuali contributi versati in eccedenza nel 2014, entro il 30 settembre 2016. Cosa fare in tali casi? Ebbene, in tali circostanze l’unica soluzione possibile è quella della richiesta a rimborso dei crediti INPS, oppure utilizzare lo stesso in compensazione interna, con altri contributi INPS avvalendosi delle apposite procedure presenti sulla piattaforma dell’istituto.
Prendiamo per esempio il caso di un lavoratore iscritto alla Gestione Separata INPS (c.d. senza cassa), al quale in UNICO 2015, rigo RR5, campo 11, gli risulta un imponibile contributivo di 3.900 euro, che corrisponde a un contributo da versare all’INPS di 1.081 euro all’INPS (l’aliquota è del 27,72%), da indicare nel campo 16 dello stesso rigo.
Nel periodo d’imposta 2014, però, il professionista ha versato acconti per 1.334 euro, indicati nel campo 16 del rigo RR5, pagando quindi un eccedenza di 253 euro.
A questo punto, due sono le opzioni che si prospettano in favore del contribuente:
• la compensazione (somma da indicare nel rigo RR8, campo 7), entro il 30 settembre 2016;
• oppure il rimborso (somma da indicare nel rigo RR8, campo 6).
Compensazione in F24 – Nel primo caso, è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2015, indicando il 2014 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione Separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi. Le somme a credito riferite all’anno 2014 utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8 colonna 4.
L’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 8 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione mediante modello F24 indicando esclusivamente il 2015 come periodo di riferimento.
Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
Rimborso – La seconda opzione per il contribuente è il rimborso. Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione – “Elenco di tutti i servizi” e “Gestione separata: domanda di rimborso”.
In questo modo si aprirà una semplice modulo con i dati anagrafici del contribuente già precompilato, nel quale bisogna indicare esclusivamente il motivo per cui si chiede il rimborso, l’anno e il mese dell’eccedenza di versamento e l’importo indebito.
Infine, bisogna indicare le modalità di accredito della somma chiesta a rimborso.
Una volta inviata la domanda, l’INPS assegna un numero di protocollo con la possibilità di controllare lo stato dell’istanza.
In conclusione, è bene precisare che le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto all’anno 2014 devono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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