14 giugno 2016

Autonomi: ultimatum per i contributi a saldo 2015 e I acconto 2016

Il 16 giugno scade il versamento del saldo 2015 e I acconto 2016 dei contributi previdenziali degli artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla GS INPS

Autore: Daniele Bonaddio
I lavoratori autonomi e gli artigiani e commercianti (per la parte che eccede il minimale di reddito, pari a € 15.548 per l’anno 2016) iscritti alla Gestione Separata INPS sono tenuti a versare i contributi previdenziali alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF), ossia il 16 giugno 2016. In sostanza, bisogna versare il saldo contributivo del 2015 ed il primo acconto per l’anno 2016, il secondo acconto andrà poi versato entro il 30 novembre 2016.
Ora, siccome i contributi previdenziali – così come le imposte – vanno versati in anticipo, e quindi sul presunto che si pensa di realizzare nell’anno d’imposta, il 16 giugno dell’anno successivo (nel caso di specie 16 giugno 2017) occorre effettuare poi il saldo 2016. Tale importo potrà essere:
• a debito: se nell’anno 2016 abbiamo realizzato un reddito superiore alle nostre aspettative, versando di conseguenza un importo inferiore rispetto a quanto dovuto;
• a credito: se nell’anno 2016 abbiamo realizzato un reddito inferiore alle nostre aspettative, versando di conseguenza un importo superiore rispetto a quanto dovuto. Da notare che in quest’ultimo caso, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso all’INPS, avendo la cortezza di riportare l’importo versato in eccedenza nel quadro RR.
Sul punto, però, è bene specificare che le modalità di calcolo sono in parte diverse a seconda che si tratti di liberi professionisti senza cassa o di lavoratori iscritti alla Gestione artigiani e commercianti. In ogni caso, bisogna ricordare che i contributi dovuti risultano dal quadro RR di Unico 2016 compilato e consegnato entro il 30 settembre u.s.
Ma andiamo a vedere nel dettaglio come si determinano i contributi da versare e come possono essere corrisposti.
Artigiani e commercianti – Prendiamo il caso di un artigiano di 35 anni iscritto alla Gestione Separata INPS con reddito pari a 20.000 euro (si utilizza il “metodo storico” e quindi prendendo come base di riferimento il reddito già conseguito nel 2015). In tal caso, i contributi dovuti fino al minimale (pari a € 15.548, annualmente rivalutato) vanno versati in quattro rate (16 maggio 2016, 16 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017) applicando l’aliquota del 23,10%. Mentre la restante parte (4.452 euro) va versata – come detto pocanzi – alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF).
Quindi, nel caso di specie l’importo contributo dovuto sul minimale (€ 3.599,03 per gli artigiani, importo compreso del contributo maternità pari a 7,44 euro) va corrisposto in quattro rate da 899,76 euro, mentre la restante parte (1.008,38 euro) va versata con il metodo degli acconti su illustrato.
Per il versamento sia del saldo che dell’acconto bisogna avvalersi del Modello F24, utilizzando le seguenti causali: “AP" per gli artigiani e “CP” per i commercianti.
Per la corretta compilazione del Modello F24 occorre indicare:
• il codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
• la causale contributo: vedi elenco causali;
• il codice inps: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'INPS con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
• il periodo di riferimento "da": il mese ed anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa (*);
• il periodo di riferimento "a": il mese ed anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa (*);
gli importi a debito versati: importo dei contributi o degli interessi che si versano;
gli importi a credito eventualmente compensati.
Liberi professionisti – Leggermente differente è il discorso per gli autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Prendiamo il caso di un professionista “senza cassa” con un reddito sempre di 20.000 euro. In tal caso, i contributi previdenziali vanno versati secondo il metodo delle imposte sui redditi a prescindere dal minimale di reddito e l’aliquota da applicare è quella del 27,72% (che salirà al 33% secondo la tabella di marcia prevista dall’ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero). Quindi, il libero professionista senza cassa è tenuto a corrispondere (metodo storico):
entro il 16 giugno 2016, il primo acconto pari al 40% dell’importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente e dagli accertamenti definitivi (nel caso di specie 2.217,6 euro);
entro il 30 novembre 2016, il secondo acconto di pari importo al primo (2.217,6 euro)
entro il 16 giugno dell’anno successivo, il saldo pari al 20%(1.108,8 euro).
Anche per i liberi professionisti sia il saldo che l’acconto va versato mediante Modello F24, mentre le causali da utilizzare sono:
• “PXX”: Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del Modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi;
• “P10”: Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del Modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
Rateizzazione - I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2015 e primo acconto 2016 – nel periodo tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall’art. 2, Decreto Legge 63/2002 convertito con modificazioni nella Legge 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:
• "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
• "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
• “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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