25 febbraio 2015

Azienda esodante. Doppia polizza fideiussoria in caso di fusione

Serve una nuova polizza fideiussoria, a garanzia dei crediti vantati dall’INPS, in caso di fusione dell’azienda esodante

Autore: Redazione Fiscal Focus
Qualora un’azienda esodante decida di avviare un’operazione di fusione per incorporazione in altra azienda, è necessario che il credito vantato dall’INPS venga garantito da una nuova polizza fideiussoria presentata dalla società incorporante, oltre a quella normalmente prevista dall’art. 4, c. 3 della L. n. 92/2012.
Il nuovo obbligo deriva dal venir meno della capacità processuale e giuridica della azienda esodante incorporata, visto che nel momento in cui si conclude l’operazione di fusione si verifica l’effetto della cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 1392 di ieri.

L’esodo - In particolare, stiamo parlando della possibilità concessa dalla Riforma Fornero (art. 4, c. da 1 a 7-ter, della L. n. 92/2012), nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Nella prestazione sono inclusi anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro, da parte sua, deve presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.

La liquidazione – Il pagamento dell’indennità di prepensionamento viene corrisposta per 13 mensilità ed è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese. La prestazione, inoltre, è erogata su richiesta del datore di lavoro e viene determinata direttamente dall’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) la quale è tenuta ad erogarla.

Doppia fideiussione – L’Istituto previdenziale affronta il particolare caso in cui un’azienda, nell’avvalersi della possibilità sopra descritta di mettere in esodo alcuni lavoratori, decide di avviare un’operazione di fusione in altra azienda.

Innanzitutto, ciò determina delle conseguenze di natura formale dell’organizzazione societaria già esistente, la quale conserva la propria identità, anche se in un nuovo assetto organizzativo. Infatti, tutti i rapporti giuridici, anche processuali, proseguono in capo al soggetto unificato quale centro unitario di tutti i rapporti preesistenti. Tant’è che in capo alla società incorporata si rivela l’effetto della cancellazione della stessa dal registro delle imprese una volta conclusa l’operazione societaria di fusione per incorporazione.

Ma la conseguenza principale di tale fusione è l’obbligo in capo alla società incorporante di produrre nei confronti dell’INPS una nuova polizza fideiussoria, allo scopo di assicurare che gli obblighi assunti dal datore di lavoro esodante vengono adempiuti.
Inoltre la società incorporante dovrà produrre anche una dichiarazione unilaterale di assunzione degli obblighi radicati sull’accordo di esodo antecedentemente sottoscritto dalla società incorporata.

Per il versamento della contribuzione correlata dovrà essere attribuita alla società incorporante una nuova posizione aziendale caratterizzata dal codice di autorizzazione “6E”, per effettuare le denunce e i versamenti relativi ai lavoratori esodati.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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