9 luglio 2014

Aziende sanitarie. Chiarimenti sull’acquisizione del Durc

Ai fini della regolarità contributiva, il SSN ha l’obbligo di richiedere all’ENPAM anche il rilascio della certificazione equipollente al Durc

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 15/2014, ha chiarito che le Aziende Sanitarie, oltre all’acquisizione d’ufficio del DURC, sono tenute – sia in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture – a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui al citato art. 1, comma 39, della L. n. 243/2004.

Il quesito – L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – ENPAM – ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla certificazione del corretto assolvimento degli obblighi contributivi gravanti sulle società operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nei confronti del Fondo degli specialisti esterni istituito presso il medesimo Ente (art. 1, comma 39, L. n. 243/2004). In particolare, viene posta all’attenzione del MLPS la problematica afferente alla trasmissione dei dati relativi al fatturato annuo delle società in argomento richiesti dall’Ente ai fini della tutela previdenziale obbligatoria dei medici chirurghi ed odontoiatri impiegati presso dette strutture.

DURC – In via preliminare, il Ministero del Welfare tiene a sottolineare che il DURC attesta la regolarità e la correntezza degli adempimenti di carattere contributivo da parte di un operatore economico nei confronti degli Istituti previdenziali ed assistenziali. In particolare, l’art. 16 bis, c. 10 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), stabilisce che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli Istituti in tutti i casi in cui la legge lo richiede. Qualora non risulti possibile acquisire il DURC mediante il c.d. “Sportello Unico Previdenziale”, come avviene nelle ipotesi di lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti alle relative Casse di categoria, queste ultime rilasciano una certificazione equipollente, nel rispetto della normativa previdenziale di settore, che di fatto riproduce con tenuti analoghi a quelli previsti per il DURC.

Accertamento regolarità contributiva – Importanti semplificazioni sono state previste anche in materia di accertamento della regolarità contributiva; infatti, l’art. 15, c. 1, lett. d) della L. n. 183/2011 ha previsto che - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”. Certificazione, questa, necessaria sia al momento della stipulazione del contratto, sia per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture.

Regime di accreditamento con il SSN - Per quanto concerne invece la certificazione della regolarità contributiva per le società operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, occorre richiamare l’art. 1, comma 39, L. n. 243/2004, il quale sancisce il versamento in favore del Fondo degli specialisti esterni istituito presso l’ENPAM di “un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”.

Risposta MLPS – Sulla base di quanto su affermato, il Ministero del Welfare ritiene che le Aziende Sanitarie, oltre all’acquisizione d’ufficio del DURC, sono tenute – sia in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture – a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui al citato art. 1, comma 39, della L. n. 243/2004. Con riferimento invece alla trasmissione dei dati relativi al fatturato annuo delle società accreditate, viene evidenziato che l’obbligo contributivo delle medesime società risulta parametrato ad una somma pari ad una percentuale del fatturato annuo afferente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del SSN, con indicazione dei nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato e delle quote contributive di spettanza individuale. Inoltre, il calcolo della base imponibile del contributo in questione può essere effettuato solo avvalendosi dei dati in possesso delle AA. SS. LL. che usufruiscono delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali dei medici e degli odontoiatri operanti per conto delle predette società, informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di legge. La richiesta di fornitura di tali dati appare pertanto legittimata in quanto effettuata dall’Ente, nell’espletamento della sua specifica funzione “pubblicistica”, volta alla tutela previdenziale ed assistenziale dei medici chirurghi ed odontoiatri (art. 38 Cost.), nonché in applicazione del dovere di collaborazione previsto dal citato art. 1, comma 39, nei confronti delle società in argomento. Quanto appena affermato è confermato anche dal disposto dell’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi del quale “la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy