26 marzo 2015

Benefici agricoli. Il Durc è vincolante

Per godere delle agevolazioni contributive di cui al D.Lgs. n. 375/1993, è necessario rispettare la L. n. 296/2006

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 8/2015, ha chiarito che ai fini della fruizioni dei benefici contributivi previsti in favore dei datori di lavoro operanti nel settore agricolo (art. 20, co. 2 del D.Lgs. n. 375/1993), è necessario rispettare quanto previsto dalla L. n. 296/2006. A tal fine, quindi, i datori di lavoro devono essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il quesito - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito alle agevolazioni contributive previste dal D.Lgs. n. 375/1993 (art. 20, c. 2) in favore dei datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti. In particolare, sono state chieste maggiori delucidazioni su come deve essere interpretata la suddetta norma alla luce dell’art. 1, co. 1175 e 1176 della L. n. 296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

In sostanza, quello che va chiarito è il rapporto tra le due disposizioni: la prima di carattere sociale è riferita al solo settore dell’agricoltura e la seconda di carattere generale valida per tutti i settori. Quindi, quello che va evidenziato è l’individuazione, da parte della legge del 2006, di quali contratti collettivi applicare, ossia di quelli “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Agevolazioni contributive – Le agevolazioni contributive in discussione sono quelle previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 375/1993, in base al quale viene stabilito che – a decorrere dal 1° ottobre 1993 - i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali sono dovuti nella misura del 30% dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Inoltre, i predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 60%.

Risposta MLPS – Il Ministero del Welfare ha precisato che, sebbene la legge del 2006 sia contenuto in una disposizione successiva a quella del 1993, appare di assoluto rilievo dal momento che introduce nell’ordinamento il principio secondo cui solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono “meritevoli” di godere di benefici “normativi e contributivi”. Ciò detto, e tenuto conto che già la legislazione del 1993 introduce, quale condizione necessaria per il godimento delle agevolazioni contributive ivi previste, il rispetto della contrattazione collettiva, si ritiene che una valutazione complessiva del quadro ordinamentale impone di interpretare tale legislazione nel senso che detta contrattazione è quella promanante dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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