23 aprile 2015

Benefici amianto. Estesa la platea

La maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva si applica anche agli ex lavoratori che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica

Autore: Redazione Fiscal Focus
Si allarga la platea dei destinatari dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all’amianto, e che possono vantare almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità. Ora, infatti, anche gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato dal piano di bonifica da parte dell’ente territoriale, ha facoltà di richiedere una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva in misura non superiore a 5 anni.

Tale maggiorazione, in particolare, è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contributi e 61 e 3 mesi d’età).

A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 80/2015.

Ambito soggettivo - La novità deriva dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 117 della L. n. 190/2015), la quale ha esteso il campo di applicazione dei benefici previsti dall’art. 13, co. 2 della L. n. 257/1992.

I soggetti interessati dalla suddetta norma, sono:
• gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall’amianto che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale;
• gli ammalati con patologia asbesto–correlata documentata dall’INAIL e in possesso della certificazione di esposizione all’amianto rilasciata da quest’ultimo;
• i lavoratori che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 30 anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità;
• i lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, grazie al beneficio introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 117 della L. n. 190/2014), conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015;
• i lavoratori che alla data di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente;
• i lavoratori che non siano titolari di pensione di invalidità, di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità.
Con riferimento al primo dei suddetti requisiti, le Sedi INPS devono effettuare una doppia verifica, ossia: che l’impresa abbia svolto attività di scoibentazione e bonifica e che sia stata interessata dal piano di bonifica da parte dell’ente territoriale

Il beneficio – Il beneficio, in particolare, consiste in una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima della Manovra Salva-Italia (D.L. n. 201/2011), utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015.
In altre parole, la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva, nel limite dei 5 anni, è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità, ossia: anzianità contributiva non inferiore a 35 anni + 61 e 3 mesi d’età. In alternativa, il lavoratore può accedere al pensionamento se matura un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età.

Sul punto, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva è utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità. Misura, questa, che non può essere in ogni caso superiore al numero delle settimane comprese tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (art. 24, co. 6, del D.L. n. 201/2011). Tale limitazione, però, potrebbe causare una riduzione dell’assegno pensionistico, in quanto la pensione di anzianità viene calcolata sulla base di un numero di settimane di contribuzione utili inferiore a quelle appena menzionate. È chiaro che ai fini del calcolo della pensione devono essere presi in considerazione anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa non valutabili ai fini del relativo diritto.

La decorrenza – Per quanto concerne il regime delle decorrenze, si applica la c.d. “finestra mobile” (art. 12 del D.L. n. 78/2010), che stabilisce nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico. La decorrenza deve collocarsi nel corso del 2015. Mentre per i soggetti che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, perfezionano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in data anteriore al 2015, per espressa disposizione normativa, è preclusa la corresponsione di ratei arretrati.
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