26 maggio 2016

Benefici contributivi: il contributo di assistenza contrattuale non è vincolante

L’omesso versamento del contributo di assistenza contrattuale non blocca i benefici normativi e contributivi all’impresa

Autore: redazione fiscal focus
L’impresa può godere dei benefici normativi e contributivi anche se quest’ultima non è iscritta all’associazione firmataria del CCNL che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento del “contributo di assistenza contrattuale”. Ciò in considerazione del fatto che il predetto contributo si qualifica come elemento rientrante nella parte obbligatoria del contratto collettivo e non nella parte economica e normativa, quest’ultima notoriamente volta a disciplinare i rapporti individuali di lavoro.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 18/2016.

Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla disciplina che subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi al possesso da parte del datore di lavoro, sia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia degli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (art. 1, comma 1175 della L. n. 296/2006).

In particolare, è stato chiesto se il mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale da parte di imprese non iscritte alla associazione di categoria firmataria del contratto collettivo di riferimento possa intendersi quale mancata osservanza della predetta disposizione e, per l’effetto, configurarsi come motivo ostativo alla concessione dei citati benefici.

Normativa – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro richiama innanzitutto la normativa di riferimento, ossia l’art. 1, comma 1175 della L. n. 296/2006 ai sensi del quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Con riferimento al rispetto della contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro si era già espresso con Circolare n. 4/2004, nella quale aveva chiarito che la locuzione “integrale rispetto degli accordi e contratti”, subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi “alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi”.

Risposta MLPS – La risposta del Ministero del Lavoro è negativa. Infatti, in considerazione del fatto che il c.d. contributo di assistenza contrattuale consiste in un onere economico talora richiesto da organizzazioni sindacali “per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro” (v. art. 40 CCNL Commercio), è chiaro che il contributo si qualifica come elemento rientrante nella parte obbligatoria del contratto collettivo e non nella parte economica e normativa, quest’ultima notoriamente volta a disciplinare i rapporti individuali di lavoro.

Quindi, la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge non può essere negata all’impresa non iscritta all’associazione firmataria del CCNL che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento del contributo di assistenza contrattuale.
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