Un pensionato che nel biennio “2012-2013” percepiva 1500 euro, il 1° agosto 2015 riceverà 796,27 euro (c.d. “BonusPoletti”). Mentre dall’anno 2016 il nuovo importo mensile perequato sarà pari a 1.541,75 euro. È questa, in termini numerici, la soluzione prospettata dal Governo con l’art. 1 del D.L. n. 65/2015, che ha recepito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.
A confermarlo è lo stesso Istituto previdenziale che con la circolare n. 125 di ieri ha fornito le relative istruzioni operative per la ricostituzione degli arretrati.
La normativa - La questione sul blocco dell’indicizzazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (1.443 euro) per il biennio “2012-2013”, giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale n. 70/2015, ha trovato definitiva soluzione nel D.L. n. 65/2015 (“Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale giorno 21 maggio 2015.
L’obiettivo del Decreto Legge consiste nel definire una modalità di calcolo per restituire gli arretrati agli aventi diritto e tale da risultare al contempo rispondente sia alle esigenze di equilibrio della spesa pubblica (esigenze tra l’altro di rilevanza costituzionale) sia ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, riferiti segnatamente all’adeguatezza e alla proporzionalità dei trattamenti pensionistici.
La tecnica legislativa utilizzata consiste da un lato, in una nuova formulazione dell’art. 24 comma 25 del DL 201/2011 e, dall’altro lato, in un’aggiunta - nel medesimo articolo - di un nuovo comma 25bis, con la conseguente produzione di norme che dettano una nuova regolamentazione con efficacia retroattiva della perequazione per gli anni intercorrenti nel periodo 2012-2015.
Modalità di rimborso - All’art. 1 del menzionato Decreto è possibile osservare come il Governo abbia volontariamente distinto il meccanismo di rimborso in due tempi: “2012-2013” e “2014-2015".
In particolare nel biennio “2012-2013”, ossia quando le pensioni superiori a 1.443 euro (3 volte il trattamenti minimo INPS) non sono state rivalutate per effetto della manovra Salva-Italia (art. 24, co. 25 della L. n. 214/2011), il Decreto Legge segue lo stesso meccanismo adottato dal Governo Letta con la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, co. 483 della L. n. 147/2013) sulla base del quale è prevista una rivalutazione decrescente al crescere del trattamento pensionistico.
Nel dettaglio, sono stati previsti quattro scaglioni di importi cui applicare all’intero trattamento (e non alle fasce di importo) la relativa percentuale di adeguamento all’indice FOI, come di seguito indicato:
• da 1.443 euro a 1.873 euro (tra 3 e 4 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 40%;
• oltre 1.873 euro fino a 2.341,75 euro (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 20%;
• oltre 2.341,75 euro e fino a 2.810,10 euro (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 10%;
• nessuna rivalutazione, invece, è stata prevista per i trattamenti pensionistici superiori a 2.810,10 euro.
Per quanto riguarda invece il biennio “2014-2015”, vale a dire quando è entrato in vigore il meccanismo di rivalutazione previsto dal Governo Letta, la rivalutazione di tali trattamenti è pari al 20% per tutte le fasce sopra menzionate (cioè da 3 a 6 volte il minimo), che passano quindi rispettivamente all’8% (tra 3 e 4 volte il trattamento minimo), al 4% (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo) e al 2% (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo).
Mentre dal 1° gennaio 2016 è riconosciuto il 50% della rivalutazione che sarebbe spettata sulla base del sistema di calcolo appena visto. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime.
Ambito di applicazione – Le disposizioni fin qui viste, si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Inoltre, la perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi.
A tal proposito, l’INPS sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione.
Attenzione. Qualora le predette comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei pensionistici da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva ricostituzione con eventuale recupero delle somme non dovute.
Regime fiscale – Il regime di tassazione applicabile sulle “somme arretrate” è quello della tassazione separata, mentre le somme maturate successivamente al 31.12.2014, saranno assoggettate a tassazione ordinaria. Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.