9 giugno 2014

Buonuscita. Il coniuge superstite prima di tutto

L’INPS fa il punto sul pagamento delle prestazioni di fine servizio agli eredi del dipendente deceduto

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’indennità di buonuscita, in caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio, spetta – per intero - prima al coniuge superstite ed agli orfani e poi a seguire: ai genitori ai fratelli e sorelle viventi a carico, agli eredi testamentari, ed infine agli eredi legittimi. Nel caso in cui invece, il decesso sia avvenuto successivamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della prestazione ovvero di una delle rate successive alla prima, avviene secondo le norme della successione “mortis causa”, tanto testamentaria che legittima. In tal caso, prima di liquidare in favore degli eredi la prestazione spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, occorre acquisire il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell’interessato che non sussista l’obbligo di ottemperare a tale adempimento. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 5069 del 3 giugno 2014 a seguito di alcuni quesiti pervenuti in merito al pagamento delle prestazioni di fine servizio, in seguito al decesso dell’iscritto avente diritto, con particolare riferimento a beneficiari di minori età.

Decesso in attività di servizio – Come appena precisato in premessa, qualora l’iscritto in attività di servizio decede, l’indennità di buonuscita spetta - per l’ammontare che spetterebbe al dipendente – prima al coniuge superstite e poi agli orfani. Tuttavia, se concorrono orfani maggiorenni, oppure minorenni dei quali il coniuge non abbia la rappresentanza legale, la buonuscita va ripartita nella misura del 60% al coniuge se esiste un solo orfano, cui spetta il rimanente 40%. Se esistono più orfani tale misura si inverte. Per quanto riguarda l’indennità premio di servizio, invece, in caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio, la prestazione, compete nel seguente ordine: al coniuge superstite; agli orfani; ai genitori; ai collaterali se viventi a carico dell’iscritto; agli eredi testamentari; agli eredi legittimi. Con riferimento al TFR, sempre in caso di decesso del dipendente in attività di servizio, la prestazione è devoluta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In ogni caso, la ripartizione delle indennità - se non vi è accordo tra gli aventi diritto - deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In assenza dei beneficiari indicati sopra, il TFR è attribuito agli eredi testamentari o legittimi.

Decesso dopo la cessazione del servizio –
Differente è la situazione se il decesso dell’iscritto sia avvenuto successivamente alla cessazione dal servizio e nelle more della liquidazione della prestazione ovvero di una delle rate successive alla prima. In tal caso, le somme sono devolute secondo le norme della successione “mortis causa”. La somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra, infatti, a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene e deve essere corrisposta agli eredi testamentari e/o legittimi in base agli ordinari principi che regolano la successione. A tal fine, prima di procedere alla liquidazione di quanto dovuto, l’INPS dovrà acquisire il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell’interessato che non sussista l’obbligo di ottemperare a tale adempimento. Al riguardo, vale la pena ricordare l’art. 735 c.c. il quale stabilisce che “la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla. Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi”.

Liquidazione a minori – L’INPS tiene a precisare, inoltre, che la liquidazione di una somma in favore di un minorenne erede dell’iscritto deceduto, dovrà essere prima autorizzato dal giudice tutelare ai sensi del quarto comma dell’art. 320 del codice civile, il quale ne determinerà l’impiego. Tale autorizzazione va acquisita anche nel caso di decesso in servizio di un avente diritto al TFR, qualora tra i beneficiari individuati dall’art.2122 del codice civile vi siano figli minorenni, anche in presenza dell’altro genitore. Infine, nel caso di decesso in servizio di un avente diritto al TFS è necessario distinguere ulteriormente tra: indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita. Nel primo caso, infatti, il figlio, minorenne o maggiorenne che sia, viene in rilievo come beneficiario della prestazione solo se non vi è un coniuge. In tale ipotesi, occorre acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare quando il beneficiario è il figlio minore. Nel caso dell’indennità di buonuscita, invece, per poter soddisfare il diritto del minore beneficiario occorre acquisire la pronuncia dell’autorità giudiziaria qualora non vi sia un coniuge ovvero quest’ultimo non sia anche genitore del minore.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy