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Alla luce del mutato contesto legislativo e al fine di garantire la parità di trattamento e il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), anche l’indennità spettante per l’espletamento delle cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell’indennità di mobilità.
Finora, si ricorda, che la compatibilità fra le due indennità era valevole solo per l’espletamento di cariche pubbliche elettive, nonché sindacali.
Detta cumulabilità, in particolare, si attua nei limiti necessari a garantirela percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità. Sul punto, si ricorda che rimane fermo il diritto all’accredito della contribuzione figurativa conseguente all’indennità di mobilità.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 207/2015.
Quadro normativo – L’attuale normativa stabilisce la possibilità di poter conferire funzioni pubbliche anche a soggetti che non sono stati eletti (c.d. assessori esterni) negli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni. Infatti, il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e che, una volta eletto, nomina e revoca i componenti della Giunta. Di conseguenza, gli statuti regionali, nel dare attuazione all’indicata disposizione costituzionale, hanno previsto la possibilità di nominare assessori regionali “esterni”, individuati (diversamente che nel passato) al di fuori del novero dei consiglieri regionali.
Per quanto concerne, invece, le province e i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000, cosiddetto T.U.E.L., al comma 3, stabilisce che gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Infine, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’art. 47 del T.U.E.L. dispone, al comma 4, che lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Casi particolari – Nel determinare la quota di cumulabilità delle indennità di funzione dei soggetti impiegati in cariche politiche non elettive con il pagamento dell’indennità di mobilità, possono verificarsi le seguenti situazioni: