25 novembre 2013

CdS. Recupero sprint per il Tfr

Non è necessario attendere la cessazione del rapporto di lavoro per recuperare le quote di Tfr da parte di lavoratori con contratto di solidarietà

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il recupero del TFR maturato dai lavoratori durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà si fa più veloce; infatti, non sarà più necessario attendere la cessazione dei rapporti di lavoro. A tal fine, le aziende potranno imputare i costi del TFR a carico della cassa integrazione, entro l’anno solare in cui si conclude il contratto. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 18092/2013.

La normativa – In via generale, la normativa (art. 1 del D.L. n. 726/1984) stabilisce che le quote di TFR che il lavoratore perde – a seguito della contrazione dell’orario di lavoro – devono essergli garantite e il relativo onere è sostenuto dalla CIGS. Al riguardo, l’INPS (circolare n. 212/1994) sosteneva che il diritto al rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto relative all’ammontare della retribuzione perduta per effetto del contratto di solidarietà difensivo potesse essere riconosciuto alle aziende soltanto a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. Risoluzione che poteva verificarsi anche a distanza di anni dall’avvenuta scadenza del contratto di solidarietà.

I chiarimenti dell’INPS – Ora, invece, l’INPS prevede che: ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro; le quote di TFR relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni. In ogni caso, la normativa in materia di contratti di solidarietà pone a carico della cassa integrazione le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Ciò detto, non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa, quale "conditio sine qua non" per il rimborso delle quote del TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori. L’Istituto previdenziale, di conseguenza, ha permesso alle aziende - che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs come strumento gestionale per il mantenimento dei livelli occupazionali - di recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale. Tali operazioni, in particolare, dovranno essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà. Resta confermata, durante il periodo di ricorso al CdS assistito da Cigs, l’obbligatorietà del versamento delle quote di TFR riferite ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà al Fondo di Tesoreria o ai Fondi di previdenza complementare, secondo la prassi in uso.

Modalità di recupero -
Ai fini dell’imputazione alla Cassa integrazione guadagni delle quote di TFR riferite alla retribuzione persa dai lavoratori durante il CdS, i datori di lavoro provvederanno ad indicare - nell’elemento “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” di “AltreACredito” del flusso Uniemens - il codice causale “L042” con il relativo ammontare. Per il recupero delle quote riferite a lavoratori non più in forza alla data del 1/1/2010, dovrà invece essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.
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