Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2015 sulla disciplina dei contratti e la revisione delle mansioni si delinea una nuova funzione per la categoria dei Consulenti del Lavoro. Questi ultimi, infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del Decreto in trattazione, sono chiamati a certificare l’assenza dei requisiti che invaliderebbero l’autonomia del rapporto di lavoro co.co.co., comportandone la riconduzione alla forma subordinata.
Il tema è stato attentamente analizzato nell’approfondimento del 27 giugno 2015 da parte degli esperti della Fondazione Studi CdL, che ha individuato anche le linee guida per la certificazione delle collaborazioni organizzate dal committente.
La nuova funzione - Il nuovo adempimento nasce dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, il quale stabilisce che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
In tal contesto, “le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”.
Elementi di presunzione – Quindi, gli elementi indicativi al verificarsi dei quali scatta la natura subordinata del rapporto di lavoro sono:
1. l’apporto esclusivamente personale;
2. la continuatività del rapporto;
3. e infine le modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
In tal contesto il delicato – e fondamentale – ruolo del Consulente del Lavoro nell’assistere il lavoratore, nell’ambito della procedura di certificazione, deve essere perciò focalizzato sulla verifica dell’effettiva natura autonoma del rapporto di lavoro, con particolare attenzione alla certificazione della insussistenza di quegli indici che come riportato dalla legge, condurrebbero il contratto verso altra tipologia (quella subordinata).
Detto quanto sopra, il Consulente del Lavoro che assiste la parte nella certificazione della genuinità del rapporto di lavoro reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, dovrà pertanto tener conto:
• dell’effettiva e adeguata professionalità del collaboratore, significativa ed essenziale ai fini della realizzazione della prestazione lavorativa concordata;
• dell’effettiva natura del rapporto contrattuale e della corrispondenza tra la declaratoria formale e l’atteggiamento concreto delle parti, tenuto conto dei rispettivi rapporti contrattuali;
• della puntualità delle indicazioni relative al coordinamento e della sua concreta attuazione, tali da manifestare l’effettività della natura autonoma del rapporto.
La valutazione puntuale di tutti gli aspetti elencati consentirà di giungere alla richiesta certificazione dell’assenza di quei requisiti che, altrimenti, impedirebbero il riconoscimento della natura autonoma del rapporto di collaborazione, pur organizzato dal committente.
Le linee guida - Infine, gli esperti della Fondazione Studi hanno individuato le linee guida per la certificazione delle collaborazioni organizzate dal committente. In particolare, in riferimento alla valutazione dei requisiti premessi, nell’assistenza nell’ambito della certificazione del rapporto di collaborazione, deve aversi riguardo dei seguenti elementi:
• durata della prestazione lavorativa: il contratto di co.co.co. può essere stipulato relativamente ad una prestazione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Il contratto può contemplare anche una prestazione che non si esaurisce con la realizzazione di un determinato risultato, ma si ripete nel tempo, purché essa sia in concreto funzionale ad un'attività e ad un'esigenza del committente;
• modalità di esecuzione della prestazione: il collaboratore non offre le proprie energie lavorative, come nel lavoro subordinato, ma svolge un’attività finalizzata alla realizzazione di un'opera o un servizio, che deve essere predeterminata dalle parti e che, essendo per definizione continuativa nel tempo, presuppone una pianificazione del lavoro, che poi verrà svolto dal lavoratore in autonomia;
• caratteristiche qualificanti dell’attività del collaboratore: ossia la specificità, l’autonomia, il coordinamento con l’organizzazione dei committenti e la valutabilità della prestazione a prescindere ed indipendentemente dal tempo della sua esecuzione.
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