22 maggio 2014

Cessazione attività. Indennizzo esteso

I soggetti che intendono fruire dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività possono inoltrare la domanda fino al 31.1.2017

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 4832 di ieri, ha fornito utili chiarimenti in merito all’erogazione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 207/1996, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 490 della L. n. 147/2013). Il beneficio in questione, ora, è stato esteso anche a tutti coloro che maturino i requisiti pensionistici nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. A tal fine, gli interessati potranno inviare il “modello AP”, a partire dal 1° gennaio 2014, fino al 31 gennaio 2017.

Normativa – La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 490 ha stabilito che “l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016”. Al riguardo si rammenta che il decreto legislativo su citato prevede un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

I destinatari –
Possono presentare domanda di indennizzo:
• coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo “1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016”;
• coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo “1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011”, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.
Al riguardo, viene specificato che la decorrenza degli indennizzi non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014 (primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge).

Scadenza indennizzi – Quanto alla scadenza degli indennizzi, essa è prevista al compimento, da parte del titolare, delle età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita. In particolare, per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:
• dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 63 anni e 6 mesi;
• dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi;
• dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi;
• dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi;
• dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi.

Mentre per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:
• dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni;
• dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi;
• dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi.

L’istanza – Per poter accedere all’indennizzo in commento, l’interessato dovrà presentare il “modello AP” presente in formato pdf sul sito dell’INPS. Nelle ipotesi in cui le istanze di indennizzo siano state rigettate, si dovrà procedere ad un riesame d’ufficio delle stesse e, nei casi in cui risultino accoglibili, la relativa prestazione dovrà essere liquidata tenendo conto della data della domanda originariamente presentata. Qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole invece, le Sedi INPS dovranno provvedere direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento e a porre in pagamento l’indennizzo. La prestazione, in particolare, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, qualora alla predetta data siano perfezionati tutti requisiti e le condizioni richieste dalla legge; diversamente l’indennizzo spetterà dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale risultino realizzate tutte le condizioni.

Proroga indennizzi –
L’Istituto previdenziale, inoltre, ha previsto anche dei casi di cessazione degli indennizzi, ossia quando i titolari degli stessi avevano raggiunto l’età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne. Tuttavia, in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 490, lett. a) della L. n. 147/2013), i predetti indennizzi sono prorogati fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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