Premessa - Con due distinti messaggi, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito a come operare e quali controlli effettuare nei casi di istanze di annullamento degli accertamenti relativi all´operazione PoseidOne - Gestione Separata (INPS, messaggi nn. 15783 e 16336 agosto 2011).
Manovra correttiva, art. 18, co. 12 - I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all`iscrizione presso l`apposita gestione separata INPS, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all`iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di previdenza della categoria.
Tale disposizione fa salvi i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore delle norme di interpretazione autentica, cioè fino al 6 luglio 2011.
Contributo minimo soggettivo - Con lo stesso articolo si stabilisce che i pensionati con redditi da attività riconducibili al nuovo obbligo dovranno versare alla Cassa di appartenenza, con o senza adeguamento degli Statuti, un contributo soggettivo minimo, pena l’iscrizione alla Gestione separata. Anche chi abbia esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, a norma dei rispettivi Statuti o regolamenti, deve versare alla separata.
Operazione PoseidOne - Si ricorda che con l’operazione Poseidone, che incrocia i dati delle dichiarazioni dei redditi dei pensionati con i dati contributivi, è emerso il problema dei pensionati professionisti ritenuti evasori perché nell’incertezza della norma, non versavano alla Gestione separata Inps pur lavorando ancora come liberi professionisti.
Reddito non assoggettato alla Gestione separata - Per quanto riguarda i Liberi professionisti iscritti alla Cassa Commercialisti che abbiano regolarmente versato il contributo dovuto alla propria Cassa di appartenenza e successivamente, a seguito di richiesta di cancellazione, accolta, hanno ottenuto la restituzione dei contributi versati, l'istituto ha precisato che il reddito percepito non deve essere assoggettato alla Gestione separata.
“Occupazione prevalente” - Infine, per quanto riguarda la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che dovrà essere prodotta dagli assicurati a dimostrazione della correzione del dato indicato quale dichiarazione di “Occupazione prevalente”, essa potrà consistere, in alternativa, nella:
- certificazione rilasciata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta correzione del dato inserito;
- ricevuta rilasciata dalla procedura telematica della richiesta integrativa di modifica della dichiarazione Unico SP nel quale sono specificati esattamente i dati che il contribuente intende variare (cancellazione dell'indicazione dell'”Occupazione prevalente” colonna 7 del quadro RK e il codice fiscale del socio per la quale è richiesta la modifica).
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