18 marzo 2016

CIG ante 23/10: occhio al conguaglio

I trattamenti di CIG autorizzati prima del 24 settembre 2015, dovranno essere conguagliati via UniEmens entro il termine “decadenziale” del 25 marzo 2016

Autore: Daniele Bonaddio
Il 25 marzo 2016 rappresenta una data estremamente importante per le imprese che hanno ottenuto prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) l’autorizzazione ai trattamenti di integrazione salariale. Entro il predetto termine, infatti, le imprese beneficiare della CIG sono tenute a compensare gli importi con l’invio del flusso UniEmens. Da notare che il termine in questione è “decadenziale” e non adempiere all’adempimento significherebbe perdere definitivamente la possibilità di conguagliare gli importi. Infatti, la Circolare n. 197/2015 dell’INPS specifica che una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio a credito dell’azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione.

Decadenza – La novità deriva dalla recente riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015), che ha introdotto per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

Pertanto, è possibile affermare che il termine decadenziale dei 6 mesi si applica non soltanto per il pregresso, ma anche per il futuro.

Facciamo alcuni esempi.

Esempio 1:
• Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2016 al 07/04/2016
• data delibera INPS: 15/04/2016
• termine di decadenza: 31/10/2016
• ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza ottobre 2016
• data decorrenza 6 mesi: 30/04/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione)

Esempio 2:
• Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2016 al 07/04/2016
• data delibera INPS: 09/05/2016
• termine di decadenza: 10/11/2016
• ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza novembre 2016
• data decorrenza 6 mesi: 09/05/2016 (data del provvedimento di concessione)

Esempio 3:
• Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2015 al 07/04/2015
• data delibera INPS: 20/07/2015
• termine di decadenza 25/03/2016
• ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza marzo 2016
• data decorrenza 6 mesi: 24/09/2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo)

In sintesi, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra:
• data di entrata in vigore del Decreto Legislativo;
• data del provvedimento di concessione (delibera INPS o decreto CIGS);
• fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

Infine, vale la pena specificare che per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il Decreto Ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo, si sottolinea che ad ogni istanza di CIGO o ad ogni decreto di concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà corrispondere, da parte delle sede INPS, un’unica autorizzazione relativa all’intero periodo per ogni unità produttiva interessata.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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