10 dicembre 2015

CIG: conguaglio entro 6 mesi

L’azienda ha sei mesi di tempo per porre a conguaglio le integrazioni salariali anticipati ai lavoratori

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Occhio ai termini per porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile per il pagamento delle integrazioni salariali. Infatti, per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.


È bene tenere presente che per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo, si sottolinea che ad ogni istanza di CIGO o ad ogni decreto di concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà corrispondere, da parte delle sede INPS, un’unica autorizzazione relativa all’intero periodo per ogni unità produttiva interessata.


Laddove i trattamenti siano stati già autorizzati e il periodo di integrazione salariale si è concluso prima della predetta data, i sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015.




Ciò è quanto si legge nella corposa Circolare n. 197/2015 dell’INPS, che fornisce le prime istruzioni operative in merito ai recenti ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro rivisitati dal D.Lgs. n. 148/2015.


Il nuovo periodo di decadenza fa sì che i chiarimenti diramati dall’INPS con Circolare n. 155/2002, punto 1 e Messaggio n. 49/2003, non sono più attuali.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo che sia stato autorizzato un periodo di CIGO “dal 22 febbraio 2016 al 7 aprile 2016. Con data di delibera INPS il 15 aprile 2016. In tal caso il termine di decadenza è il 31 ottobre 2016, mentre l’ultima denuncia utile per operare il conguaglio è riferito al periodo di competenza “ottobre 2016”. Quindi, il termine di decadenza dei 6 mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (30 aprile 2016).


Sulla base del suddetto esempio è possibile dedurre che nulla è innovato per quanto concerne le modalità di erogazione delle integrazioni salariali che viene effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L’impresa provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso mediante l’invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito all’ultimo mese di attività.




Nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, e qualora la stessa abbia richiesto un trattamento ordinario d’integrazione salariale, la sede dell’INPS territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, la competenza all’autorizzazione del pagamento diretto da parte dell’INPS rimane radicata in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le procedure attualmente in uso


Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIG e stabilita nello stesso provvedimento di concessione, salvo ovviamente il successivo invio della relativa modulistica (mod. SR41). Modello, questo, che deve essere fatto firmare dall’azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono essere conservati dall’azienda.





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