30 maggio 2016

CIG e malattia: calcolo dell’integrazione salariale

Autore: redazione fiscal focus
Nell’ambito della revisione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015), particolare attenzione va dedicata alla cassa integrazione guadagni in caso di malattia del lavoratore. In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi, l’art. 3, co. 7 della suddetta norma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia, secondo il quale “il trattamento d’integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Il dettato normativo fa sì che se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali; quindi, in considerazione del fatto che l’attività lavorativa è totalmente sospesa, si producono le seguenti conseguenze:
• nessun obbligo di prestazione da parte del lavoratore;
• nessun obbligo di comunicare lo stato di malattia;
• il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali, che prevalgono sull’indennità giornaliera di malattia.

Ma cosa succede se l’evento dello stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa?

Ebbene, in tali casi sono due le situazioni che possono venire a crearsi:
• se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
• qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Inoltre, è bene specificare che se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

Calcolo integrazione salariale - Riguardo invece al calcolo dell’integrazione salariale in presenza dell’evento malattia sono da ritenersi ancora valide le istruzioni della Circolare INPS 82/2009, che si sintetizzano di seguito:
• l’integrazione CIGS sostituisce l’indennità di malattia in caso di sospensione del rapporto di lavoro (CIGS a zero ore);
• in caso di CIGS con riduzione di orario, l’indennità di malattia sostituisce l’integrazione salariale;
• in quest’ultimo caso, per la retribuzione utile al calcolo dell’indennità di malattia, viene presa a riferimento la retribuzione del mese precedente l’evento indennizzato senza considerare la riduzione per effetto del minor orario di lavoro prestato causa CIGS (Circ. INPS 152/1990).

Facciamo un esempio.
Ipotizziamo una CIGS a zero ore e una retribuzione lorda annua di 27.300 euro per 13 mensilità. Ore lavorabili nel mese 173.

Durante il periodo di CIGS il lavoratore si assenta a causa di malattia per cinque giorni (dal lunedì al venerdì). Il lavoratore per questi cinque giorni continuerà a percepire l’integrazione salariale per CIGS visto che si tratta di una CIGS a zero ore.

Il valore mensile della retribuzione (27.300/12=2.275 euro) è superiore all’importo di 2.102,24 euro quindi il valore settimanale dell’integrazione salariale, al netto del 5,84%, sarà pari a 1.099,70/173= 6,35 euro * 40 ore integrate=254 euro.

Nel caso che il lavoratore avesse percepito l’ordinaria indennità di malattia si rileva che in riferimento ai primi tre giorni di carenza avrebbe percepito il 100% della retribuzione quindi 27.300/13=2.100.

Il valore giornaliero della mensilità aggiuntiva è dato da: 2.100/12=175; 175/30=5,83.

Per ottenere il valore retributivo delle tre giornate di carenza occorre individuare il valore retributivo giornaliero che è dato da: 2.100/30=70+5,83 (mensilità aggiuntiva) = 75,83 (retribuzione media giornaliera).

Quindi il valore retributivo di tre giorni di carenza è dato da: 75,83*3=227,50 euro.

Per le restanti due giornate di malattia l’INPS indennizzerà il 50% della RMG e il datore, qualora il CCNL applicato lo preveda, è tenuto a integrare fino al 100%.

Quindi:
• l’integrazione carico INPS sarà pari a: 75,83 * 2 *50% = 75,83 euro;
• Per l’integrazione carico azienda occorre individuare la retribuzione giornaliera spettante per i due giorni: 2.100/26= 80,76*2= 161,53 euro. Occorre poi lordizzare l’indennità INPS: 75,83*1,101200= 83,50 euro. Pertanto il datore integrerà: 161,53-83,50=78,03 euro.

Pertanto nei cinque giorni di malattia il lavoratore avrebbe avuto diritto a: 227,50 (tre giorni di carenza) +153,86 (successivi due giorni integrati) = 381,36 euro.

In conclusione se la malattia interviene nell’ambito di una CIGS a zero ore il lavoratore, in riferimento a cinque giorni di malattia, riceve un corrispettivo di 254 euro.

Se i cinque giorni di malattia fossero sopravvenuti nell’ambito dell’ordinaria attività lavorativa il lavoratore avrebbe percepito un corrispettivo di 381,36 euro.

Di contro l’evento malattia è privo di rilievi per l’azienda perché al lavoratore continua ad essere messo in pagamento il trattamento CIGS.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy