L’INPS, con il messaggio n. 13888 del 4 luglio 2011, rende noto che dal combinato disposto dell’art. 7-ter, comma 7, della L. 9 aprile 2009, n. 33 e dell’articolo 1, comma 7, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 ed in virtù dell’art. 1, comma 31, del 13 dicembre 2010 n. 220, l’incentivo al lavoratore, percettore di CIG in deroga (Cassa Integrazione Guadagni), per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa, è prorogato per tutto il 2011.
Premessa. L’Istituto previdenziale fornisce alcuni chiarimenti in merito ad alcune richieste pervenute dalle Sedi, concernenti l’erogabilità, anche per l’anno 2011, dell’incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.
In tale nota l’INPS spiega l’estensione dell’incentivo, operativo fino a fine anno, agli interventi in deroga per fare impresa.
In sostanza, il lavoratore dimettendosi dall’impresa da cui dipende (anche se finito in cassa integrazione), può chiedere la liquidazione anticipata di tutto il sussidio di cassa integrazione (ordinaria e/o in deroga) per avviare un’attività di lavoro autonoma o per costituzione una cooperativa.
La normativa di riferimento. Come previsto dalla L. n. 33/2009 (conversione del D.L. 5/2009), l’incentivo si rivolge ai soggetti che siano fruitori di ammortizzatori sociali e che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa oppure che si vogliano associare in cooperativa. In pratica l’incentivo consiste nella liquidazione del trattamento che sarebbe stato percepito dal lavoratore (e che corrisponde al numero di mensilità autorizzate, ma non ancora percepite).
Il comma 7 dell’articolo 7-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modifiche nella legge 9 aprile 2009, n. 33 ha previsto che i datori di lavoro che, senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto), assumono lavoratori licenziati o sospesi destinatari di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo:
- Pari all’indennità spettante ai lavoratori;
- Per il numero di mensilità o di giornate di trattamento integrativo non ancora erogato.
Successivamente, l’INPS nella nota spiega che, l’articolo 1 comma 7 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009 n. 102, ha integrato il predetto comma 7 dell’articolo 7-ter prevedendo che tale incentivo possa essere corrisposto al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, anche di auto o micro impresa, o finalizzata a un’associazione in cooperativa e, in caso di lavoratore in cassa integrazione in deroga, previe dimissioni dall’impresa da cui è dipendente.
Proseguendo nella nota, l’Istituto previdenziale afferma che l’articolo 1 del comma 31 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ha infine prorogato i termini dell’articolo 7-ter, comma 7, sostituendo le parole “per gli anni 2009 e 2010”, con le parole “per gli anni 2009, 2010 e 2011”.
I soggetti interessati. I beneficiari dell’incentivo (previsto dall’articolo 7-ter, comma 7, del D.L. n. 5/2009 convertito dalla legge n. 33/2009) sono i lavoratori destinatari, per gli anni 2009, 2010 e 2011, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008 convertito dalla L. n. 2/2009) che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo, autoimprenditoriale anche di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Il beneficio. Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione) per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite. L’erogazione è effettuata dall’INPS. Eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio
Modalità di erogazione del beneficio. Il beneficio viene erogato in due blocchi:
- Il 25% dell’incentivo spettante viene erogato, una volta accertato il diritto, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito;
- Il restante 75% è erogato dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, o di una micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizioni in albi professionali o di categoria, va documentato il rilascio dell’autorizzazione o l’iscrizione negli albi medesimi.
Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, va documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione del sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi a una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Regime fiscale del beneficio. Occorre ricordare che, in mancanza di redditi imponibili nei due anni precedenti a quello in cui i predetti trattamenti vengono percepiti, si applica l’aliquota vigente per il primo scaglione di reddito (aliquota del 23%, in base all’articolo co21, comma 3, del Tuir).
L’INPS ha precisato che i trattamenti di cassa integrazione, erogati in unica soluzione in quanto incentivi all’autoimprenditorialità, sono soggetti al regime fiscale della tassazione separata (i redditi assoggettabili a tassazione separata sono elencati tassativamente dall’articolo 17, comma1, del Tuir).
Ciò vuol dire, dunque, che il lavoratore può contare unicamente sul residuo trattamento cui ha diritto al momento della decisione, senza vantare alcun diritto sulle future vicende di proroga.
Cosa fare per ottenere il beneficio? I lavoratori che intendono avvalersi di tale beneficio devono presentare all’INPS, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, un’apposita domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere, su modulo predisposto dallo stesso istituto di previdenza. A seguito della presentazione della domanda, l’INPS individua ben tre step da seguire, riassunti nel modo seguente:
1. accertare il diritto del beneficiario all’ammortizzatore sociale in deroga alla normativa vigente o dell’indennità di disoccupazione;
2. Verificare l’idoneità della documentazione presentata dal lavoratore interessato, attestante la sussistenza delle condizioni previste;
3. Quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.