15 febbraio 2016

CIGD o FIS? Alle imprese la scelta

Le imprese con più di 15 dipendenti rientranti nell’ambito del Fondo di integrazione salariale, possono scegliere anche di accedere alla CIGD

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Al fine di far coesistere al meglio la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga (finanziata per quest’anno dalla Legge di Stabilità 2016) e la recente istituzione del Fondo di Integrazione Salariale (introdotto dal 1° gennaio 2016, anche se manca ancora il D.I. per la piena operatività del fondo), le imprese che hanno alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti nel semestre precedente, non coperti da CIGO o CIGS, possono scegliere di rientrare nella CIGD ovvero nel FIS.

Sarà cura dell’INPS verificare che la fruizione da parte delle aziende non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la Nota Protocollo n. 40/3223 dell’11 febbraio scorso.

Fondo di integrazione salariale – Il D.Lgs. n. 148/2015, che ha rivisitato completamente la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, all’art. 29 ha previsto che il Fondo di solidarietà residuale, disciplinato dalla Riforma Fornero (art. 3, commi 19 e ss. della L. n. 92/2012) e istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 assuma la denominazione di “Fondo di integrazione salariale”. Da tale data, quindi, si applicano tutte le disposizioni contenute nel predetto articolato, oltre a quelle che ora disciplinano il fondo residuale, previste dall’art. 28 del D.lgs n.148/2015. Di conseguenza, non trovano più applicazione le norme contenute nel decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.

Il Fondo di integrazione salariale, pertanto, nel vigente sistema normativo, continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.

Attenzione. A cambiare non è soltanto la denominazione del Fondo, in quanto si modificheranno anche alcune regole e in particolare l’allargamento di alcune prestazioni anche ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 lavoratori in precedenza non coperti dai fondi di solidarietà.
Quindi, in attesa del D.I (Lavoro-Economia) che ha il compito di rendere operativo a tutti gli effetti il Fondo di integrazione salariale, attualmente abbiamo la seguente situazione:
  • aziende che occupano mediamente nel semestre precedente meno di 5 lavoratori, nessun ammortizzatore sociale;
  • aziende che occupano mediamente nel semestre precedente da 5 a 15 (nuova categoria) obbligo del Fis (prescrizione sospesa in attesa del decreto);
  • aziende che occupano mediamente nel semestre precedente oltre i 15 dipendenti, piena operatività del Fis, compresi gli obblighi contributivi, già dal 1° gennaio 2016.

Si ricorda che i trattamenti di integrazione salariale (assegno di solidarietà e assegno ordinario) garantiti dal Fondo sono pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84. L’assegno di solidarietà è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, mentre, nel caso di ricorso all’assegno ordinario, il trimestre è prorogabile, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi.

CIGD – In tal contesto, s’inserisce il rifinanziamento per l’anno in corso degli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 2, commi 64, 65 e 66 della L. n. 92/2012) ad opera della Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 304 della L. n. 208/2015) per un importo di 250 milioni di euro. In quest’ultimo anno di utilizzo dello strumento, l’erogazione potrà essere prevista per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di 12 mesi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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