21 maggio 2016

CIGS: esempi di calcolo sulla misura

Autore: redazione fiscal focus
Per il calcolo della misura della CIGS, bisogna considerare l’effettiva retribuzione persa inclusiva di eventuali superminimi, altre indennità e mensilità aggiuntive; pertanto è da ritenersi ancoro valido il Messaggio n. 11110/2006 dell’INPS. Dunque, la retribuzione globale integrabile è composta oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Le quote di tale retribuzione maturate nel mese sono tuttavia da comprendersi nell’importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento d’integrazione.

L’integrazione salariale - Indipendentemente dalla causale d’intervento, a norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, il trattamento d’integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultra settimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultra settimanale considerato.
Particolare è il caso dei lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili; in tali casi, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.

Da notare che l'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

La misura – A sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l’importo dell’integrazione salariale è sottoposto alla trattenuta del 5,84% e comunque non può superare l’importo dei massimali che per l’anno 2016 sono fissati in:
971,71 euro (914,96 al netto del 5,84%) in caso di retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, pari o inferiore a 2.102,24 euro;
1.167,91 euro (1.099,70 al netto del 5,84%) nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24 euro.

Facciamo alcuni esempi.
Esempio 1 - CIGS a zero ore per 6 mensilità e retribuzione annua lorda di 30.000 euro.
Occorre preliminarmente calcolare la retribuzione persa mensile data da 30.000/12= 2.500 euro (si considerano anche le mensilità aggiuntive). L’importo della retribuzione mensile supera il valore di 2.102,24 euro quindi l’integrazione lorda mensile al netto della ritenuta del 5,84% e a lordo delle imposte è pari a 1.167,91.

Esempio n. 2 - CIGS a zero ore senza applicazione del massimale CIGS a zero ore per 6 mensilità e retribuzione annua lorda di 12.000 euro.
Occorre preliminarmente calcolare la retribuzione persa mensile data da 12.000/12= 1.000 euro (si considerano anche le mensilità aggiuntive). L’importo della retribuzione mensile è inferiore al valore di 2.102,24 euro quindi l’integrazione lorda mensile è pari a 1.000*80%= 800 euro. L’importo di 800 euro è inferiore al massimale di 971,71 euro quindi il valore dell’integrazione mensile al netto della ritenuta del 5,84% e a lordo delle imposte è pari 753,28 euro

Esempio n. 3 - CIGS con riduzione di orario e applicazione del massimale di 971,71 euro.
CIGS con riduzione dell’orario di lavoro del 60%, orario normale di lavoro di 40 ore settimanali e retribuzione lorda annua di 25.000 euro. Ore lavorabili nel mese 173. Vengono integrate 24 ore a settimana (40 *60%).

Occorre preliminarmente individuare la retribuzione persa su base oraria con un coefficiente ex CCNL applicato di 173.

Quindi: (25.000/12)/173= 12 euro. Il valore dell’integrazione salariale orario è pari a 12*80%=9,6 euro; 9,04 euro al netto del 5,84%.
Occorre individuare il valore su base oraria del massimale. Il massimale applicabile è pari al valore di 971,71 euro perché la retribuzione persa mensile 25.000/12=2.083,33 è inferiore al valore di 2.102,24 euro.

Pertanto il valore orario del massimale è dato da: (971,71/173)=5,61 euro; 5,29 euro al netto del 5,84%.

Considerato che l’importo del massimale orario d’integrazione è inferiore all’importo ordinario di integrazione, l’importo settimanale d’integrazione salariale al lordo delle imposte è dato da: 5,29*24=126,96 euro.

Esempio n. 4 - CIGS con riduzione di orario e contratto part time.
CIGS con riduzione di orario del 60% nei confronti di lavoratore in part time orizzontale al 40%, con conseguente orario di lavoro settimanale pari a 16 ore, retribuzione annua lorda di 8.000 euro. Ore lavorabili nel mese 72. Vengono integrate 9,6 ore a settimana (16*60%). Occorre preliminarmente individuare la retribuzione persa su base oraria con un coefficiente ex CCNL applicato di 173. Quindi: (8.000/12)/69= 9,63 euro. Il coefficiente da CCNL di 173 diventa infatti: 173*40%=69. Il valore dell’integrazione salariale orario sarebbe pari a 9,63*80%=7,704 euro; 7,254 euro al netto del 5,84%. Occorre individuare il valore del massimale applicabile, 2.102,24*40%=840,89 euro. Pertanto il valore orario di 840,89 è dato da: 840,89/72=11,67 euro. Essendo il valore orario della retribuzione di riferimento (7,254 euro) inferiore al valore orario della retribuzione di 2.102,24 (12,15 euro) il massimale applicabile è quello di 971,71 euro. Il valore orario dell’importo del massimale di 971,71 euro è dato da: 971,71*40%/72=5,39 euro, 5,08 euro al netto del 5,84%. Considerato che l’importo del massimale orario di integrazione è inferiore all’importo ordinario d’integrazione, l’importo settimanale d’integrazione salariale al lordo delle imposte e al netto del 5,84% è dato da: 5,08*9,6=48,768 euro.
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