23 maggio 2016

CIGS: il calcolo della forza aziendale

Il requisito dei 15 dipendenti deve essere verificato come media della complessiva forza aziendale

Autore: redazione fiscal focus
La Fondazione Studi dei CdL, con la Circolare n. 9/2016, si è soffermata ad analizzare le causali della crisi e riorganizzazione aziendale per accedere alla CIGS. Lo speciale trattamento d’integrazione salariale, disciplinato dal 24 settembre 2015 dal D.Lgs. n. 148/2015, è accessibile dalle aziende che hanno avuto più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Tale requisito deve essere verificato come media della complessiva forza aziendale. Inoltre, la valorizzazione del numero dei dipendenti dei 6 mesi precedenti avviene avendo riguardo da quanto esposto nelle denunce mensili (UNIEMENS) nel campo “Forza aziendale”.

Campo di applicazione – Rientrano nella CIGS le aziende che abbiano occupato mediamente negli ultimi sei mesi più di 15 dipendenti:
• imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
• imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
• imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
• imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario d’integrazione salariale;
• imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
• imprese cooperative di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
• imprese di vigilanza.

Aziende che abbiano occupato mediamente negli ultimi sei mesi più di 50 dipendenti:
• imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli;
• agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
Soggetti indipendentemente dal numero occupato di dipendenti:
• imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
• partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Calcolo forza aziendale – Il diritto dell’azienda di beneficiare della CIGS dipende dalla media occupazionale del semestre precedente la data di presentazione della domanda. A tal proposito, la valorizzazione del numero dei dipendenti dei 6 mesi precedenti avviene avendo riguardo quanto esposto nelle denunce mensili (UNIEMENS) nel campo “Forza aziendale”.

In particolare:
• per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese;
• per i mesi successivi, ma inferiori al semestre, si farà riferimento alla media dei mesi di attività anche se inferiori a 6.

Sul punto, è importante specificare che il requisito deve essere verificato come media della complessiva forza aziendale. In caso di attività plurime il calcolo dei dipendenti deve essere eseguito separatamente per ciascuna attività.
I CdL ricordano che si computano nella forza lavoro i lavoratori a tempo indeterminato e determinato a prescindere dalla durata del contratto;
• i dirigenti;
• gli apprendisti;
• i lavoratori a domicilio;
• i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre precedente;
• i lavoratori in regime di telelavoro;
• i lavoratori distaccati o comandati presso altra azienda anche operante all’estero, stante il perdurante vincolo obbligatorio con il datore di lavoro distaccante, rientrano nel computo della forza aziendale dell’azienda distaccante;
• i lavoratori part-time si computano in proporzione alla prestazione lavorativa.

Non devono invece essere computati nella forza aziendale:
• lavoratore assente non retribuito a condizione che il lavoratore sia sostituito (nel qual caso, ovviamente, sarà computato il lavoratore assunto in sua vece);
• i lavoratori somministrati a termine o a tempo indeterminato da parte delle aziende utilizzatrici (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015);
• collaborazioni coordinate e continuative;
• soci lavoratori con rapporto diverso da quello subordinato;
• associati in partecipazione;
• lavoratori dell'impresa familiare;
• tirocinanti e gli stagisti.

Facciamo un esempio.

Al 1 gennaio 2016 un’azienda operante nel settore industria si avvale di 2 unità produttive dislocate sul territorio; il numero degli occupati è pari a:
1° unità produttiva.
• 14 (mese di gennaio);
• 12 (mese di febbraio);
• 26 (mese di marzo);
• 29 (mese di aprile);
• 40 (mese di maggio);
• 20 (mese di giugno).

2° unità produttiva.
• 24 (mese di gennaio);
• 18 (mese di febbraio);
• 30 (mese di marzo);
• 32 (mese di aprile);
• 21 (mese di maggio);
• 32 (mese di giugno).

Dunque, la somma del numero dei dipendenti per le due unità produttive è pari a:
• 40 (mese di gennaio);
• 30 (mese di febbraio);
• 56 (mese di marzo);
• 61 (mese di aprile);
• 61 (mese di maggio);
• 52 (mese di giugno).

Per ogni mese fino a giugno viene superata la soglia dei 15 dipendenti (e quindi anche la media). Pertanto per ciascuno dei primi 6 mesi di attività l’impresa rientra nel campo di applicazione oggettivo della CIGS.

Anche nel mese di luglio in riferimento al semestre precedente il datore rientra nel campo di applicazione, in quanto la sommatoria degli occupati diviso i 6 mesi precedenti dà un risultato di 50.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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