Premessa – Non si applicano le nuove norme introdotte dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) sui co.co.co. ai rapporti di lavoro avente a oggetto prestazioni giornalistiche. Infatti, l’esclusione dalle nuove pressanti norme sui co.co.pro. opera per i lavoratori che esercitano attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale. A chiarirlo è l’INPGI con la circolare n. 2/2013, fornendo alcuni chiarimenti in ordine alle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in forma di co.co.co., a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012).
L’esclusione – Da sempre le attività intellettuali per l’esercizio delle quali sia previsto l’obbligo di iscrizione in appositi albi professionali è causa di esclusione dell’istituto del “lavoro a progetto”. Sulla base di tale principio, le prestazioni di lavoro autonomo giornalistico svolte in forma di co.co.co. sono state sottratte dal regime previsto per il lavoro a progetto, mantenendo così inalterate tutte le caratteristiche formali, sostanziali e normative preesistenti, che hanno continuato a contraddistinguere la tradizionale modalità dei rapporti di co.co.co. Inoltre, anche per quei professionisti che emettono fattura, inquadrabili nell’alveo di un rapporto di co.co.co o del superiore “genus” del lavoro subordinato, si continuerà a fare ricorso ai tradizionali principi normativi.
Obbligo di denuncia – Le prestazioni di lavoro autonomo di natura giornalistica rese nell’ambito di rapporti di co.co.co, instaurati tra i committenti e i giornalisti iscritti al relativo Albo professionale, rientrano nell’obbligo di denuncia e versamento della contribuzione da parte del committente. Al contrario, non sussistono gli obblighi di comunicazione con riferimento alle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese nell’ambito di un rapporto libero professionale soggetto al regime IVA, ovvero di natura occasionale, in relazione alle quali il committente (o “cliente”) non assume alcun onere diretto di denuncia o versamento dei contributi nei confronti dell’Istituto.
Maggiorazione contributiva – La maggiorazione contributiva, pari al 2%, è dovuta dai committenti, clienti o soggetti che comunque utilizzano le prestazioni di lavoro autonomo giornalistico rese in forma libero professionale. Tale obbligo sorge ogni qual volta vi è lo svolgimento di attività giornalistica di lavoro autonomo resa al di fuori di un rapporto di co.co.co., in quanto solo tale ultima tipologia è soggetta a un diverso regime previdenziale. Tuttavia, qualora il lavoratore con partita IVA percepisce un reddito complessivo annuo inferiore a 5.000 euro, non è tenuto a corrispondere l’obbligo contributivo.
Cessioni diritti d’autore – Infine, l’INPGI chiarisce che non sussiste la fattispecie della cessione del diritto d'autore in presenza di: un'opera a contenuto informativo, tesa a esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione; un corrispettivo dell'opera giornalistica che non deve discostarsi da quello correntemente in uso; una non occasionalità, quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto. Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, sui redditi derivanti dalla cessione del diritto d'autore è dovuto sia il contributo soggettivo (pari al 10%) sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% o al 60% dell’importo lordo a seconda dell’età del beneficiario) sia il contributo integrativo dovuto dagli utilizzatori (2% del reddito lordo corrisposto).
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