31 gennaio 2013

Co.co.pro. Call center bloccati dal C.C.N.L.

In mancanza di una contrattazione collettiva di riferimento non è possibile avvalersi di co.co.pro. nei call center

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Una delle forme contrattuali più utilizzate nel nostro Paese rischia di arenarsi: stiamo parlando dei co.co.pro. nei call center. Infatti, la novellata disciplina (dapprima riformata dalla L. n. 92/2012 e poi modificata dal D.L. n. 83/2012) dà facoltà al datore di lavoro di potersi avvalere di collaboratori, inquadrati come co.co.pro., per attività in outbound solo se il relativo corrispettivo da riconoscere agli operatori è definito dal C.C.N.L. di riferimento. Ad oggi, però, non esiste alcun contratto a cui si possa far riferimento e le trattative per il rinnovo sono tutt’altro che concluse. Intanto, è stato avviato un confronto tra Assocontact, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil per trovare un'intesa in merito, senza la quale la sottoscrizione dei nuovi contratti è di fatto impossibile.

Situazione attuale – A dirla tutta, i call center non stanno attraversando un gran periodo, visto che si parla più di assunzioni che di licenziamenti. Infatti, secondo fonti sindacali, nell'autunno dell'anno scorso si contavano oltre 5mila lavoratori colpiti da licenziamento o cassa integrazione straordinaria o coinvolti in trasferimento di ramo d'azienda. Inoltre, di recente è stato scongiurato il licenziamento di oltre 700 lavoratori grazie a un accordo che prevede l'utilizzo di ammortizzatori sociali, ma anche la riduzione del costo del lavoro e l'aumento dell'efficienza dell'organizzazione del lavoro.

Riforma del Lavoro e D.L. Sviluppo – Poco ci mancava che la Riforma del lavoro desse il colpo finale ai call center, impedendo l'utilizzo dei co.co.pro. in questo settore. Infatti, con l’intento di contrastare l'abuso delle forme contrattuali flessibili sono stati introdotti forti vincoli all'uso, tra gli altri, dei contratti di collaborazione a progetto. Il mancato rispetto delle nuove disposizioni, che richiedono tra le altre cose, il divieto di far coincidere il progetto con l'oggetto sociale dell'azienda, comportano la trasformazione del contratto in rapporto subordinato. A evitare ciò, ci ha pensato il c.d. D.L. Sviluppo (D.L. 83/2012) in cui è stata prevista una deroga che riguarda l'attività outbound condotta nei call center. L’utilizzo di tale istituto nei call center, però, è consentito esclusivamente se il compenso da riconoscere agli operatori è definito dal C.C.N.L. di riferimento, che attualmente non c’è.

Contratti di prossimità – Ma a tappare temporaneamente il buco causato dall’assenza della C.C.N.L. ci ha pensato direttamente il Direttore Generale del M.L.P.S., Paolo Pennesi, il quale nei giorni scorsi ha affermato che in mancanza di un contratto di riferimento, le aziende possono supplire sottoscrivendo un contratto di prossimità. Al riguardo, si precisa che per il momento si tratta di un'indicazione ufficiosa, ma ben presto potrebbe trovare l'ufficialità nei prossimi interpelli già presentati al Ministero del Lavoro.
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