Premessa –Al fine di uniformare i comportamenti di tutte le Sedi INPS, l’Istituto ha pensato bene di fornire una serie di chiarimenti ed indicazioni in merito alla fruizione del congedo straordinario retribuito e del congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, alla luce delle recenti modifiche introdotte dall’art. 4, del D.L.gs. n. 119/2011. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 28 del 28 febbraio 2012.
Il congedo straordinario retribuito –Il congedo straordinario retribuito spetta sia ai genitori sia ai fratelli e sorelle conviventi, sulla base del seguente ordine di priorità:il coniuge convivente; i genitori, anche adottivi o affidatari del disabile; i figli conviventi con i genitori disabili; i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile. Inoltre, affinché il dipendente possa fruire del congedo in questione, occorre:
- il riconoscimento della condizione di disabilità grave del soggetto da assistere da parte della competente Commissione medica Asl;
- che il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno (24h su 24h).
L’INPS chiarisce anche che il congedo in questione non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile e ha una duratamassima di due anni godibili in un’unica soluzione o in modo frazionato.
Il trattamento giuridico ed economico –Al riguardo, va detto che il congedo straordinario retribuito non è utile né alla maturazione delle ferie né alla tredicesima mensilità, nonché del T.F.R.; mentre, i periodi di assenza a tale titolo sono coperti da contribuzione figurativa. Inoltre, il trattamento complessivo massimo erogabile è pari ad € 43.579,06 annui, il quale deve essere rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Detto importo deve essere poi ripartito tra:l’indennità economica vera e propriaed il costo della copertura previdenziale, tenendo conto comunque del tetto di spesa che ammonta ad € 45.472.
Il congedo straordinario non retribuito - Quanto al congedo straordinario non retribuito, si precisa che esso può essere richiesto dal dipendente solo in presenza di gravi e documentati motivi relativi alla propria situazione personale e della propria famiglia anagrafica.Per fruire del congedo straordinario in argomento, il dipendente deve presentare l’apposita domanda all’INPS, entro 10 giorni dalla presentazione della stessa il dirigente dovrà esprimersi in merito.Qualora la domanda venga respinta o rinviata a nuovo giudizio, occorre la motivazione che ha portata a tale decisione. In tali casi il dipendente può chiedere la riesaminazione entro i 20 giorni dalla data del diniego.
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