2 aprile 2013

Congedo del padre. Le istruzioni dell’INPS

L’Istituto previdenziale chiarisce come usufruire del nuovo congedo concesso al padre lavoratore dipendente

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il nuovo congedo obbligatorio e facoltativo concesso ai padri lavoratori dipendenti non è cumulabile con le altre prestazioni a sostegno del reddito. In particolare il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo, pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio; mentre quello facoltativo si configura come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 40/2013.

Congedo obbligatorio - L’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012 introduce l’obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, di astenersi dal lavoro per un giorno, con riconoscimento di un’indennità pari al 100% a carico dell’INPS (che si aggiunge all'80% dell'indennità che già spetta alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria). Si precisa, inoltre, che il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001.

Congedo facoltativo - Entro lo stesso periodo su descritto, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di utilizzare massimo altri due giorni, anche continuativi, in sostituzione del periodo spettante alla madre. In questo modo, in pratica, la lavoratrice anticipa il congedo post-partum per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Per questi giorni di astensione, l'INPS indennizza l'assenza al padre nella misura del 100%, senza alcuna erogazione di indennità alla lavoratrice madre che ha dunque ceduto le due giornate al padre lavoratore. Il congedo facoltativo, inoltre, è fruibile dal padre: anche contemporaneamente all’astensione della madre; anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Padre adottivo o affidatario
– Le suddette misure si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Le modalità di fruizione
- Le giornate di assenza per congedo obbligatorio vanno comunicate in forma scritta al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 15 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Mentre il datore di lavoro, dal canto suo, comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo (Uniemens). Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. L’INPS, invece, dovrebbe verificare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre. I congedi, inoltre, non possono essere frazionati a ore.

Cumulabilità – I congedi obbligatorio e facoltativo sono fruibili: in costanza di rapporto di lavoro; nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001. Al riguardo, si chiarisce che entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della CIG. Non sono cumulabili invece le altre prestazione a sostegno del reddito, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità.

Il trattamento previdenziale - Per quanto concerne l’aspetto previdenziale, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
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