5 novembre 2015

Congedo parentale ad ore: cumulabile con i permessi della Legge 104

Il CCNL può stabilire anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti nel T.U. maternità/paternità

Autore: redazione fiscal focus

Il congedo parentale ad ore è compatibile con i permessi o riposi per l’assistenza dei disabili di cui alla L. n. 104/1992; mentre non è cumulabile, nella stessa giornata, il congedo parentale ad ore per altro figlio. Stesso discorso vale per i riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti. Differenti criteri di cumulabilità/incumulabilità possono essere previsti dalla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale.


A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 6704/2015.


Congedo parentale ad ore – Il congedo parentale in modalità oraria, che trae origine dall’art. 1, co. 339 della Legge di Stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), va a modificare l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs n. 151/2001) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La suddetta legge, inoltre, ha previsto:


  • l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto;
  • la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

In tal contesto, si inserisce il D.Lgs. n. 80/2015 - attuativo della delega contenuta nel Jobs Act – che interviene nuovamente sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale.


Quindi, in base a questo criterio, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.


È bene tenere presente che la riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi. Successivamente, il D.Lgs. n. 148/2015 all’art. 43, co. 2 ha esteso tale previsione anche per gli anni successivi.


Incumulabilità – Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.


Analogo discorso va fatto per i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.


Tale incumulabilità, spiega l’INPS, risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.


Cumulabilità – Con riferimento invece ai casi di cumulabilità, la fruizione del congedo parentale su base oraria risulta compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, co. 3 e 6 della L. n. 104/1992, quando fruiti in modalità oraria.




Deroghe – Le suddette ipotesi di incumulabilità trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli su illustrati.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy