7 maggio 2013

Contratti a termine. Nessuna eccezione per lo sto&go

Anche in caso di sostituzione di una dipendente in maternità bisogna attendere l'intervallo temporale di 60/90gg

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Si applica la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) in caso di stop&go nei contratti a termine per sostituire lavoratrici assenti per maternità. Ciò significa che se il datore di lavoro intende riassumere in sostituzione di una dipendente in maternità uno stesso lavoratore o lavoratrice già assunta in precedenza sempre a termine e sempre per sostituire un'altra lavoratrice assente per maternità, deve attendere l'intervallo di tempo di 60/90 giorni imposto dalla Legge Fornero. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 7258/2013.

Riforma del lavoro – La Riforma del lavoro, a decorrere dal 18 luglio 2012, ha modificato gli intervalli temporali tra un’assunzione a termine e la successiva. Infatti, fino a tale data i termini erano di 10 giorni nel caso di durata del primo contratto a termine fino a sei mesi e di 20 giorni in quelli di durata superiore (oltre i sei mesi). Ora, invece, il datore di lavoro per poter riassumere lo stesso lavoratore deve aspettare un periodo di 60/90gg. Mentre nei processi produttivi particolari (quali l’avvio di una nuova attività, il lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, ecc.) i suddetti termini vengono ridotti rispettivamente a: 20gg per i contratti inferiori a 6 mesi; 30gg per i contratti superiori a 6 mesi. Sempre in tema di riassunzione, la conversione in legge del c.d. “D.L. Sviluppo” (D.L. 83/2012) ha modificato anche i termini di assunzione dei lavoratori stagionali tra un contratto e l’altro. Infatti, l’intervallo passa da: 60gg a 20gg per quelli fino a 6 mesi; mentre per quelli superiori il termine passa da 90gg a 30gg.

Il vademecum – In occasione del vademecum sulla Riforma del lavoro, illustrato nella lettera circolare n. 7258/2013, è stato chiesto al Ministero del Lavoro di sapere se sia necessario rispettare i nuovi termini della Riforma Fornero anche nelle riassunzioni a termine per le sostituzioni di dipendenti assenti per maternità. A tal proposito, a ragione della specialità delle norme di riferimento (T.U. maternità D.Lgs. n. 151/2001) e del fatto che la riforma Fornero non ha inciso su di essa, aveva ritenuto che la disciplina del T.U. maternità prevalesse sulle norme generali del contratto a termine.

Il chiarimento – Ora invece, il Ministero del Lavoro torna sui propri passi, affermando che l'obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata “anche, dunque, nell'ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la c.d. sostituzione per maternità”.
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