Sono partite le richieste di recupero della maggiorazione del 10% per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi, versando per conto dell’INPS la Cigs in misura intera (70%). Infatti, già con la denuncia UniEmens di agosto (da presentare entro la fine del mese di settembre) l’azienda potrà chiedere la restituzione degli importi versati in eccedenza fino al 31 luglio 2015. Ma le aziende interessate che non provvederanno al recupero entro fine mese possono comunque stare serene in quanto, come stabilito dall’INPS con messaggio n. 5292/2015, è stato concesso un mese in più per il recupero in considerazione del periodo feriale, ossia fino al 31 ottobre 2015.
Contratti di solidarietà – L’incremento del trattamento di integrazione salariale deriva dall’art. 2-bis del D.L. n. 192/2014, convertito nella L. n. 11/2015, stabilendo che l’ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (dal 60% al 70%). A tal fine, il c.d. D.L. Pensioni (D.L. n. 65/2015, convertito nella L. n. 109/2015), ha incrementato di 150 mila euro lo stanziamento per l’anno 2015, che si aggiungono quindi ai 50 milioni previsti dall’art. 2-bis della L. n. 11/2015. Le risorse, in particolare, devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014.
Attenzione. Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in trattazione, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all’anno 2015. Il ritardo dell’esposizione dei suddetti dati potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate.
Flusso UniEmens – Ma come bisogna compilare il flusso UniEmens per la corretta operazione di conguaglio? Ebbene:
• per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2015, bisogna valorizzare nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS” il codice di nuova istituzione “G707” e nell’Elemento “ImportoCongCIGS” l’importo posto a conguaglio;
• per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2015, e non conguagliata, bisogna valorizzare nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS” il codice di nuova istituzione “G708” e nell’Elemento “ImportoCongCIGS” l’importo posto a conguaglio;
• per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2015, bisogna valorizzare nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS” il codice di nuova istituzione “F504” e, nell’Elemento “ImportoCongCIGS”, l’importo posto a conguaglio.
Nulla cambia, invece, per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986), in quanto si conferma il codice “G603”.
Pagamenti diretti – Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10%, onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue.
Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.
Recupero maggiorazione - Le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% del trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà, riferita a periodi del 2015 antecedenti al 31 luglio 2015 (data di entrata in vigore del messaggio n. 5100/2015), dovevano essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di “luglio” o “agosto 2015”.
Tuttavia, considerate le difficoltà legate alla realizzazione delle necessarie implementazioni delle procedure paghe e contributi nel corso del periodo feriale, l’INPS con il messaggio n. 5292/2015 ha stabilito che l’esposizione dei trattamenti riferiti all’anno 2015 potrà essere effettuata, oltre che con i flussi UniEmens di luglio e agosto 2015, anche con quelli di settembre dello stesso anno (la cui scadenza è fissata al 31 ottobre 2015).
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