Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 23/2014, ha fornito importanti chiarimenti operativi in favore delle imprese che stipulano a partire dal 21 marzo 2014, o che alla stessa data hanno in corso, contratti di solidarietà, in merito alla richiesta della riduzione contributiva prevista con Decreto del 7 luglio 2014. In particolare, è stato chiarito che la riduzione è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Soggetti interessati – In particolare, stiamo parlando della riduzione contributiva concessa per i contratti di solidarietà previsti dal Decreto del 7 luglio 2014, di adozione del c.d. “Decreto Giovannini” (D.L. n. 34/2014, di conversione alla L. n. 78/2014). I destinatari della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a far data dal 21 marzo 2014, o alla medesima data hanno in corso contratti di solidarietà e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Non retroattivo – La riduzione contributiva non ha effetto retroattivo. Essa, infatti, è riconosciuta per periodi non inferiori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, con limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Invio della domanda – L’istanza va inoltrata entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà ovvero il 26 ottobre 2014 per i contratti già in essere, ai seguenti enti:
• alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione secondo il modello e le modalità indicate sul sito www.lavoro.gov.it. La domanda deve essere corredata dal codice pratica di istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, unitamente al contratto di solidarietà stesso ed alla documentazione relativa agli strumenti utilizzati;
• all’INPS mediante mail all’indirizzo indicato sul sito del Ministero.
Provvedimento di concessione – Una volta ricevuta la comunicazione, da parte dell’INPS, della quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo, nonché della disponibilità delle risorse, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione adotta il relativo provvedimento concessivo, per un periodo non superiore a 12 mesi, dandone immediata comunicazione all’INPS.
Accertamenti ispettivi – Gli accertamenti ispettivi saranno effettuati in data successiva alla scadenza dei primi 9 mesi dalla decorrenza della domanda di integrazione per contratto di solidarietà.
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