Premessa - La Fondazione Studi CdL, con il
Parere n. 7 del 21 luglio 2016, analizza una questione particolarmente importante con riferimento ai contratti di solidarietà di tipo B. Prima di entrare nel merito di quanto esposto con tale parere, si vuole fornire una prima indicazione sui contratti di solidarietà, utile a chiarire le differenze e le particolarità apportate con il corposo intervento del D.Lgs. n. 148/2015 che riforma, a partire dal 24 settembre 2015, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Definizione di CdS di tipo B - Il contratto di solidarietà in generale, interviene in presenza di dichiarate eccedenze occupazionali, al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione di personale. I contratti di solidarietà definiti come “difensivi”, sono quei contratti di solidarietà relativi alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS; a seguito del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 148/2015 dal 1° luglio 2016,
l’art. 5 del D.L. n. 148/1993 è stato abrogato. Tale articolo recava proprio la disciplina in materia di contratti di solidarietà di tipo B.
La Circolare n. 8 del Ministero del Lavoro - Ma sul tema si è espresso anche il MLPS che con la Circolare n. 8 del 2016 ha fornito specificazioni sul tema, nominando tra le fonti anche la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) la quale prevede proprio all’art. 1, comma 305, che “
In attuazione dell’articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016 […]”: alla luce di tale disposto, i contratti difensivi di tipo B:
- potevano essere sottoscritti solamente entro il 30 giugno 2016;
- per una durata che non superasse comunque il 31 dicembre 2016.
Il parere dei CdL – Sul tema s
ono comunque tornati i Consulenti del Lavoro, in particolare per quanto riguarda l’assoggettabilità o meno ad IRPEF di tale contributo: infatti “La legge prevede che per i lavoratori il contributo ricevuto non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali”. E proprio su questo punto ci si è chiesti se l’esclusione prevista dalla legge circa la natura retributiva della somma possa determinare anche l’esenzione fiscale.
Sul punto, dopo aver analizzato le varie fonti normative che regolano questa tipologia contrattuale ormai in via di estinzione, si riscontra che nulla viene precisato in materia fiscale dalla legge istitutiva dei CdS di tipo B, ma che comunque, analizzando l’art. 6, comma 2, del TUIR si riscontra comunque che “
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Imponibilità IRPEF – Da quanto detto, secondo i CdL, si avrebbe senza ombra di dubbio l’imponibilità fiscale – seppur manchi quella previdenziale e assistenziale, che è esplicitamente dettata dalla legge – di tali proventi, i quali sono percepiti dal lavoratore proprio
in sostituzione del reddito da lavoro dipendente.
In conclusione – segnala la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – per l’integrazione salariale prevista per i contratti di solidarietà disciplinati dalla L. n. 863/1984 (contratti di tipo A), “
non sussiste alcun dubbio circa la rilevanza reddituale, stante la funzione di compensare il lavoratore della perdita di retribuzione determinata dalla contrazione della prestazione lavorativa in ragione della diminuzione dell’orario di lavoro”. Stessa assoggettabilità vale, di conseguenza, anche per
l’assegno di solidarietà al quale si conferma l’applicazione della “
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie” ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.