Premessa – La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n. 14 di ieri, ha chiarito alcuni aspetti legati alla riduzione della percentuale di integrazione salariale dei contratti di solidarietà ex art. 1 della L. n. 863/1984. In particolare è stato precisato che il trattamento complessivo in vigore dal 1° gennaio scorso, pari al 70% della retribuzione persa, è valevole solo per quest’anno. Questo significa che nel 2015, se non interverranno ulteriori provvedimenti legislativi, la misura di integrazione scenderà ancora per assestarsi all’ordinario parametro del 60%.
La normativa – Si rammenta che la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha prorogato anche per l’anno 2014 l’aumento della misura di ricorso ai contratti di solidarietà ex art. 1 della L. 863/84. Tale proroga, però, è accompagnata anche da una diminuzione del trattamento poiché l’art. 1, c. 186 della richiamata legge stabilisce che l’integrazione base pari al 60% “è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014”. Infatti, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di integrazione era stata pari all’80% della retribuzione persa per via della riduzione di orario.
Campo di applicazione – Con riferimento al campo di applicazione, viene evidenziato il fatto che la nuova misura si applica a tutti i contratti di solidarietà, sia quelli dal 1° gennaio 2014 sia a quelli in corso di esecuzione in quanto già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2013. In quest’ultimo caso, i CdL credono che non sia ipotizzabile la possibilità di poter continuare ad applicare la misura integrativa vigente al momento di stipula dell’accordo per tutta la durata residua dello stesso. Questo perché, sottolinea la circolare, il legislatore nel modificare la percentuale di riferimento non specifica che la stessa si applichi soltanto ai nuovi contratti avviati dal 1° gennaio 2014, lasciando intendere al contrario che trovi applicazione a tutti i contratti, compresi quelli in essere. Ciò detto, i CdL ipotizzano una gestione spaccata della integrazione salariale per i contratti siglati entro il 31 dicembre 2013: 80% per i periodi di solidarietà fino al 31 dicembre 2013 e 70% per i periodi successivi.
Recupero somme a credito – Altra fattispecie considerata dai CdL sono gli effetti operativi che questa modifica comporta. Si ipotizza per esempio la necessità di gestire un contratto di solidarietà, avviato nel 2013, autorizzato dal Ministero nel 2014, con necessità di recuperare le somme a credito riferite all’anno precedente. In questo caso, appare corretto procedere al recupero dell’integrazione salariale nei confronti dell’INPS stabilendo l’aliquota spettante (80% o 70%) dando prevalenza al criterio della competenza. In poche parole, indipendentemente dal momento temporale in cui materialmente si provvede al recupero dell’integrazione salariale, se il periodo di riferimento cade entro il 2013, l’aliquota spettante è pari all’80%; diversamente se il periodo di riferimento cade nel 2014, non c’è dubbio che si possa procedere a un recupero della retribuzione persa nella misura ridotta del 70%.
Istruzioni INPS – Ai fini operativi, come precisato dall’INPS con la circolare n. 15/2014, i datori di lavoro – nel compilare il flusso Uniemens, provvederanno a: esporre la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2014, valorizzando nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS” il codice di nuova istituzione “G706” e nell’elemento “ImportoCongCIGS” l’importo posto a conguaglio; esporre l’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) con il codice già in uso “G603”.
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