23 luglio 2012

Contratto di trasporto. Nessuna responsabilità solidale

Nei contratti di trasporto non è possibile applicare la disciplina della responsabilità solidale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Non esiste alcuna solidarietà contributiva nei contratti di trasporto. La ragione di fondo sta nel fatto che esso non è inquadrabile come un vero e proprio contratto di appalto. Ne consegue, dunque, l’inapplicabilità della disciplina che vincola appaltatore e subappaltatore per due anni dalla cessazione del contratto la corresponsione dei trattamenti retributivi dei dipendenti. Al contrario, il regime solidale si applica nel caso di appalto di servizi di trasporto e in quelli legati alla logistica. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012 a seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito alle problematiche concernenti l’individuazione degli elementi distintivi delle diverse tipologie del contratto di appalto di servizi e del contratto di trasporto.

Il contratto di trasporto – Nella circolare in commento il Ministero del Lavoro precisa subito, in termini generali, che al contratto di trasporto non è applicabile la disciplina dell'appalto, ivi compresa la norma speciale sulla responsabilità solidale. Tuttavia, possono sussistere situazioni dove l'attività di trasporto si discosti dalla configurazione data dal citato art. 1678 cc, ovvero nella forma di un mero trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo a un altro, all'occorrenza anche affiancate da altre operazioni strumentali, quali la custodia, il deposito, il carico e scarico delle merci. Può accadere, infatti, che attività ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle appena specificate, che esulano dalla schema tipico del trasporto, diano vita ad una diversa tipologia di prestazione di servizi, vale a dire: “l’appalto di servizi di trasporto”.

L’appalto di servizi di trasporto – Tale fattispecie contrattuale, al contrario del contratto di trasporto non può godere dell'esonero dalla disciplina dell'appalto. In sintesi, esso si caratterizza per la predeterminazione e la sistematicità dei servizi resi, accompagnati dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore. Inoltre, nell’appalto di servizi di trasporto emergono i seguenti caratteri: una programmazione sistematica di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto; i trasporti si configurano in prestazioni continuative con disciplina unitaria; la durata e la costanza nel tempo delle prestazioni, che non si esauriscono in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto.

“Sub-contratto” di trasporto – Diverse considerazioni merita invece il “sub-contratto” di trasporto o subvezione. E' il caso in cui il vettore non si occupi in prima persona del trasporto, ma lo affidi a un subvettore: nessuna responsabilità solidale potrà sussistere tra i due soggetti. Stessa situazione si ha per lo spedizioniere, che rimane generalmente estraneo alla regolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti del trasportatore che esegue concretamente il trasporto.

Contratto di logistica – Con riferimento invece al contratto di logistica c’è da dire che esso si presta sia all’applicazione della disciplina dettata in tema di contratto di trasporto che a quella prevista per il contratto d’appalto di servizi, accorpando quindi più servizi in un’unica transizione negoziale. In definitiva, qualora i servizi di logistica non si risolvano in prestazioni meramente accessoria al trasporto o alla spedizione, l’applicazione della disciplina dell’appalto non potrà essere evitata.
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