Premessa – Alla luce dell’attuale sistema previdenziale, che è stato profondamente rivisitato dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), appare opportuno concentrare l’attenzione sui c.d. “contributi da riscatto”, che rappresentano oggi più che mai un’opportunità interessante da valutare. I contributi da riscatto sono quelli che l’assicurato deve versare per far rientrare nel calcolo del sua pensione i periodi di lavoro per i quali esisteva l’obbligo dell’assicurazione, nonché tutti i periodi di attività svolta all’estero. Preme immediatamente precisare che tali contributi servono sia per il raggiungimento del diritto (compresa la pensione anticipata) che per la determinazione della misura della pensione.
Periodi riscattabili – I periodi attualmente riscattabili per ottenere l’accredito sulla posizione assicurativa sono:
- il corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati;
- l’attività lavorativa svolta all’estero;
- i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro;
- i congedi per gravi motivi familiari;
- i congedi per formazione e studio;
- lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996.
Soggetti interessati – Possono chiedere il riscatto i lavoratori dipendenti e autonomi, i lavoratori iscritti ai fondi speciali e i lavoratori parasubordinati assicurati all’INPS. Per ottenere il riscatto è necessario che l'interessato possa far valere almeno un contributo effettivamente versato nell'Ago IVS prima della data della domanda. Può, quindi, chiedere il riscatto anche chi inizia a lavorare con l'obbligo assicurativo dopo il conseguimento della laurea. Inoltre, è necessario non essere già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali.
Il costo – Il riscatto però ha un costo che corrisponde al versamento di un contributo – per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria. Al riguardo, va specificato che esso varia in base agli anni da riscattare. Infatti, se si tratta di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, l’onere del riscatto sarà calcolato secondo il sistema retributivo che si basa su alcuni dati variabili. Ogni riscatto comporta la determinazione di una specifica “riserva matematica” e ha un costo diverso. Se i periodi da riscattare, invece, sono successivi al 1° gennaio 1996, l’importo verrà determinato col sistema contributivo.
La deducibilità – Infine, appare opportuno specificare che tutti i contributi da versare come onere da riscatto sono deducibili fiscalmente dal reddito del contribuente. Pertanto, la deducibilità fiscale è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi, ed è fruibile nell’ambito dell’assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, oppure nel quadro RP del modello UNICO negli altri casi. Se il richiedente risulta disoccupato, il contributo è detraibile per il 19% dell’onere stesso dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico.