19 settembre 2014

Contributi omessi. Il lavoratore può testimoniare

Per cause legate a sanzioni amministrative o civili, il lavoratore può assumere le veste di testimone

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il lavoratore può intervenire in giudizio per testimoniare il mancato pagamento di contributi previdenziali. Infatti, nel giudizio tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro, avente a oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza, in tale ipotesi, di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste a intervenire in giudizio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18036/2014.

Il fatto –
Il caso riguarda un contenzioso instaurato tra l’Inps e una società, destinataria di un decreto che la condannava di pagare all'INPS una cospicua somma di denaro a titolo di omesso versamento di contributi e conseguenti somme aggiuntive, in relazione a rapporti di lavoro subordinato non regolarizzato con due lavoratori nel periodo 1990-1993. La società, ritenendo di essere nel giusto, ha impugnato la sentenza. La Corte di Appello, però, ha confermato la decisione del primo giudice che aveva respinto l'opposizione proposta dalla S.r.l. avverso il decreto con cui le si ingiungeva di pagare all'Inps la somma a titolo di omesso versamento di contributi e conseguenti somme aggiuntive, in relazione a rapporti di lavoro subordinato non regolarizzato con due lavoratori nel periodo 1990-1993. Contro la sentenza d’Appello proponeva ricorso per Cassazione la s.r.l. sostenendo che la Corte di merito non aveva rilevato l'incapacità a testimoniare dei lavoratori titolari dei rapporti per i quali l'istituto previdenziale rivendicava giudizialmente il pagamento dei contributi, avendo essi un interesse legittimante la partecipazione al giudizio.

La sentenza – La Corte di Cassazione ha nuovamente respinto il ricorso della società. I Giudici, in particolare, ricordano che il lavoratore subordinato è incapace a testimoniare nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nei casi in cui l'addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga a elementi del rapporto di lavoro di chi depone come teste, non potendo escludersi a priori l'esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio. Ciò detto, la Suprema Corte sostiene che, nel giudizio tra datore di lavoro e istituti previdenziali o assistenziali avente a oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare; tuttavia, ciò non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 cod. proc. civ., interrogarlo liberamente sui fatti di causa. La tesi dei Giudici è sorretta anche da un altro orientamento giurisprudenziale il quale afferma che, poiché l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.), è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile. Pertanto, il lavoratore non è incapace di testimoniare, quando l'oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché, pur attenendo la controversia a elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa sia inipotizzabile.
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