Premessa – Il professionista ha omesso il versamento contributivo alla Gestione separata INPS? Niente paura. Chi ha ricevuto un accertamento derivante dall’operazione Poseidone, può richiedere la riduzione delle sanzioni dal 30% al tasso degli interessi legali, per i periodi antecedenti al 6/7/2011 (a determinate condizioni). Infatti, in luogo dell’evasione contributiva viene riconosciuta la ricorrenza dell’ipotesi d'incertezza contributiva. A stabilirlo è il messaggio n. 821/2014, a seguito di numerose richieste di chiarimento da parte dei soggetti che pur in presenza di Cassa previdenziale obbligatoria non hanno versato il contributo previdenziale (contributo soggettivo) previsto dalla cassa stessa e sono stati iscritti alla Gestione separata INPS.
Obbligo contributivo all’INPS – In via preliminare, l’INPS rammenta che l’iscrizione alla Gestione separata costituisce un obbligo posto a capo del soggetto che inizia l’attività professionale ai sensi dell’art. 2, co. 26 della L. 335/95. A tal fine il professionista deve: iscriversi alla Gestione separata, nel caso in cui non c’è obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva o se il professionista si è avvalso della facoltà di non iscrizione presso la propria Cassa; compilare e trasmettere il quadro RR sez. 2 del modello Unico PF, nel quale è determinata la base imponibile ai fini previdenziali, il contributo a debito, gli eventuali acconti pagati e l’eventuale eccedenza portata e/o da portare in compensazione con il modello di versamento unificato – anche a saldo zero. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è stato evidenziato che se la denuncia del quadro RR sez. 2 è mancante, l’adempimento è comunque corretto ai fini fiscale; tuttavia, la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia configuri la fattispecie dell’evasione (sanzione civile al 30% annuo dell’omissione contributiva fino al limite del 60% dell’importo del 60% dell’importo della contribuzione non versata), in quanto fa presumere l’esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, a nulla rilevando la regolare presentazione della mera denuncia fiscale.
La manovra del 2011 – Il regime sanzionatorio appena illustrato, però, ha generato alcune problematiche di applicazione tra quanto disciplinato nei regolamenti delle casse previdenziali autonome e quanto previsto da quelle dell’INPS. L’Istituto previdenziale, dal canto suo, ha sempre sostenuto che i soggetti tenuti all'iscrizione (e pagamento dei contributi) alla gestione separata sono coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad albi e non tenuti a versare il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza. Tale orientamento è stato confermato anche dalla L. n. 111/2011. Per esempio (circolare n. 99/2011), l'architetto o l'ingegnere insegnante in funzione di un rapporto di lavoro subordinato produce anche un reddito professionale di arte e professione però non assoggettato alla contribuzione obbligatoria di Inarcassa. Su questi redditi l'Inps rivendica i contributi.
Sanzioni ridotte – Ora, l’INPS, concede lo sconto sui contributi omessi. Infatti, in ragione delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, testimoniata dalla necessità dell'intervento di una norma d'interpretazione autentica, stabilisce che con esclusivo riferimento ai professionisti rientranti nella predetta fattispecie (art. 18, comma 12 citato), per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate si potrà applicare, per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011, la riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali. A tal fine, è necessario rispettare alcune condizioni, vale a dire: che il soggetto produca apposita istanza (telematica) motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali; il soggetto si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione; non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
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